Può l’assicurato danneggiato cumulare indennizzo assicurativo e risarcimento del danno?

Filippo Rosada
11 Giugno 2018

È possibile per l'assicurato danneggiato caduto dalla propria moto sulla rampa di accesso ai box, il cumulo dell'indennizzo assicurativo con il risarcimento del danno?

Tizio, alla guida del proprio ciclomotore, perde il controllo sulla rampa di accesso ai box e cade rovinosamente a terra riportando lesioni personali. Cita pertanto il Condominio per il risarcimento dei danni lamentando la scarsa manutenzione della rampa ed evocando di conseguenza una responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c. Nel corso del giudizio emerge tuttavia che Tizio è già stato indennizzato per il danno subito in virtù di propria polizza contro gli infortuni. Può in un caso del genere l'assicurato-danneggiato cumulare indennizzo assicurativo e risarcimento del danno?

La questione, oggetto di aspre dispute dottrinali e di contrastanti pronunce giurisprudenziali, parrebbe avere trovato un approdo definitivo con le pronunce delle Sezioni Unite n. 12564, 12565, 12566 e 12567 tutte pubblicate in data 22 maggio 2018.

Gli indirizzi che si contrapponevano si possono così sintetizzare:

  • un primo prevedeva che indennità assicurativa e risarcimento del danno fossero cumulabili nel caso in cui l'assicuratore non esercitasse la surrogazione ex art. 1916 c.c. (in detta ipotesi il danneggiato poteva agire per il risarcimento del danno nei confronti del terzo responsabile senza che questi, estraneo al rapporto di assicurazione, potesse opporgli l'avvenuta riscossione dell'indennità assicurativa - questo indirizzo ha avuto per lungo tempo applicazione incontrastata, Cass. civ., 23 ottobre 1954, n. 4019; Cass. civ., 29 marzo 1968, n. 971; Cass. civ., 7 aprile 1970, n. 961; Cass. civ., 8 settembre 1970, n. 1347; Cass. civ., 9 dicembre 1971, n. 3562; Cass. civ., 21 agosto 1985, n. 4473; Cass. civ., Sez. Un., 13 marzo 1987, n. 2639; Cass. civ., 26 febbraio 1988, n. 2051; Cass. civ., 10 febbraio 1999, n. 1135; Cass. civ., 23 dicembre 2003, n. 19766);
  • un secondo, minoritario, ritenendo che indennità assicurativa e risarcimento del danno assolvessero ad un'identica funzione risarcitoria, non ammetteva la cumulabilità di somme ricevute in forza del contratto assicurativo con il risarcimento corrisposto dal responsabile civile (in detta ipotesi, l'assicuratore poteva rifiutare il pagamento dell'indennizzo ove l'assicurato avesse ottenuto l'integrale risarcimento del danno e viceversa, il responsabile civile poteva rifiutarsi di risarcire il danno nel caso in cui il danneggiato avesse già incassato un pari indennizzo – in tal senso Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13233).

Le Sezioni Unite, con i provvedimenti indicati, hanno ritenuto di preferire il secondo orientamento, con la conseguenza che dopo il pagamento dell'indennizzo assicurativo, il diritto al risarcimento si trasferisce dall'assicurato-danneggiato all'assicuratore che con l'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. sarà l'unico titolare del credito risarcitorio.

Tornando al caso in esame, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, il motociclista che ha già incassato l'indennizzo assicurativo non può pretendere anche il risarcimento del danno dal condominio responsabile.

Sarà l'assicuratore dell'infortunato che potrà ripetere le somme erogate al motociclista dal condominio che ha omesso di compiere la dovuta manutenzione della rampa d'accesso ai box.

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