Può l’assicurato danneggiato cumulare indennizzo assicurativo e risarcimento del danno?
11 Giugno 2018
Tizio, alla guida del proprio ciclomotore, perde il controllo sulla rampa di accesso ai box e cade rovinosamente a terra riportando lesioni personali. Cita pertanto il Condominio per il risarcimento dei danni lamentando la scarsa manutenzione della rampa ed evocando di conseguenza una responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c. Nel corso del giudizio emerge tuttavia che Tizio è già stato indennizzato per il danno subito in virtù di propria polizza contro gli infortuni. Può in un caso del genere l'assicurato-danneggiato cumulare indennizzo assicurativo e risarcimento del danno?
La questione, oggetto di aspre dispute dottrinali e di contrastanti pronunce giurisprudenziali, parrebbe avere trovato un approdo definitivo con le pronunce delle Sezioni Unite n. 12564, 12565, 12566 e 12567 tutte pubblicate in data 22 maggio 2018.
Gli indirizzi che si contrapponevano si possono così sintetizzare:
Le Sezioni Unite, con i provvedimenti indicati, hanno ritenuto di preferire il secondo orientamento, con la conseguenza che dopo il pagamento dell'indennizzo assicurativo, il diritto al risarcimento si trasferisce dall'assicurato-danneggiato all'assicuratore che con l'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. sarà l'unico titolare del credito risarcitorio.
Tornando al caso in esame, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, il motociclista che ha già incassato l'indennizzo assicurativo non può pretendere anche il risarcimento del danno dal condominio responsabile. Sarà l'assicuratore dell'infortunato che potrà ripetere le somme erogate al motociclista dal condominio che ha omesso di compiere la dovuta manutenzione della rampa d'accesso ai box. |