Risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente al mancato godimento dell’immobile interessato da infiltrazioni

11 Giugno 2018

Il Tribunale di Roma ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente al mancato utilizzo di immobile perché attinto da infiltrazioni derivanti da altrui attività illecita (nella specie, conseguenti al negligente adempimento di contratto di appalto commissionato da un condominio ad impresa appaltatrice) giustificandone...
Massima

Deve ritenersi risarcibile il danno non patrimoniale consistente nel mancato utilizzo abitativo di un immobile in conseguenza di altrui attività contra jus poiché il relativo fatto lesivo incide negativamente, oltre che sul bene oggetto del relativo diritto, assoluto o relativo, che ne legittima la disponibilità anche sull'ulteriore diritto al godimento della casa di abitazione che deve qualificarsi come fondamentale e inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost. e delle disposizioni in materia recate della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Il caso

Nel caso concreto il nudo proprietario e l'usufruttuario di una unità immobiliare convenivano in giudizio il condominio al cui interno l'immobile era compreso perché venisse condannato al risarcimento dei danni anche non patrimoniali determinati da infiltrazioni derivanti dal superiore terrazzo di copertura.

Su istanza del condominio convenuto il contraddittorio era esteso nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori in costanza dei quale l'ente di gestione aveva dedotto aver avuto verificazione il fatto lesivo infiltrativo.

Si trattava, pertanto, di individuare e accertare l'effettiva esistenza dei presupposti che avrebbero potuto legittimare il ristoro del danno non patrimoniale che, in via immediata, afferiva un interesse avente precipua rilevanza patrimoniale, quale deve ritenersi quello avente ad oggetto il godimento e la fruizione di un immobile.

La questione

Il giudice adito, accertata l'effettiva sussistenza del lamentato nocumento derivante dalla preclusione all'utilizzo abitativo dell'immobile, ne ha affermato l'addebito alla sola impresa appaltatrice che, quindi, ha condannato al ristoro del danno non patrimoniale, ritenuto suscettivo di risarcimento perché diritto fondamentale e inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost. e delle disposizioni in materia recate dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

La tematica affrontata dalla pronuncia in esame si incentra, pertanto, sulla possibilità di riparazione anche del danno non patrimoniale lamentato dal soggetto titolare di diritto, assoluto o relativo, che ne legittimi la disponibilità e fruizione, nel caso di mancato godimento abitativo di immobile a causa di altrui attività, fonte di responsabilità.

È noto che la materia del risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito delle note c.d. sentenze di San Martino (Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26974 e Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26975) ha visto, sostanzialmente, una riscrittura pretoria del sistema normativo di disciplina che era originariamente, e restrittivamente, incentrato sulla limitazione della possibilità di ristoro nei soli casi previsti dalla legge e, quindi, oltre che nella ricorrenza di reato ai sensi dell'art. 185 c.p., in forza di espressa previsione normativa ad hoc.

L'intervento nomofilattico ha ampliato l'ambito della risarcibilità, ammettendola anche nell'ipotesi in cui il fatto lesivo sia produttivo di apprezzabile pregiudizio a un interesse fondamentale e inviolabile della persona, tale definibile nell'ottica costituzionale.

Da qui la necessità di previamente individuare, nel caso del c.d. danno da disagio abitativo, la preesistenza di un diritto, sancito a livello costituzionale o, comunque, normativamente primario, che possa essere qualificato come fondamentale ed inviolabile.

Le soluzioni giuridiche

Muovendo da tali coordinate ermeneutiche il giudice capitolino ha escluso che il diritto dominicale, sia secondo il vigente assetto costituzionale che alla stregua delle fonti sovraordinate di matrice convenzionale internazionale, possa annoverarsi tra gli interessi inviolabili della persona.

Nel contempo ha evidenziato come, in quest'ultime, la proprietà abbia un riconoscimento più ampio di quello derivante dalle fonti interne, anche primarie, e ciò sia nell'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che nell'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, entrambe aventi funzioni integrativa e definite la prima “subcostituzionale”, perché contenente disposizioni che vincolano l'esercizio della funzione legislativa nazionale e regionale, la seconda “assolutamente primaria” in forza del rinvio del trattato di Lisbona e delle previsioni degli artt. 11 e 117 Cost..

In tali atti, oltre che nelle decisioni degli organi giurisdizionali deputati alla relativa esegesi qualificata, il diritto di proprietà non è considerato solamente quale «fascio di poteri spettanti al titolare su di un bene inteso come res corporalis» ma comprende anche sia i diritti reali di godimento che le pretese aventi ad oggetto beni immateriali con contenuto patrimoniale.

Tale maggior ampiezza del diritto dominicale non conduce, però, alla sua qualificazione come diritto assoluto, fondamentale e inviolabile e la risarcibilità del danno non patrimoniale da disagio abitativo è ancorata, invece, a due ulteriori differenti previsioni convenzionali - rispettivamente l'art. 8 della C.E.D.U. e l'art. 7 della Carta di Nizza - nelle quali trova affermazione il diritto al godimento della casa di abitazione.

L'auspicato ristoro del danno non patrimoniale, pertanto, nella ricostruzione motivata del giudice romano, riposa non già sulla inerenza della lesione al diritto di proprietà, quand'anche apprezzato nella maggiore estensione di contenuto riconosciutagli dalle fonti convenzionali sovranazionali, bensì sulla sua incidenza sul differente diritto al godimento dell'abitazione che, in tali atti normativi, trova formale enunciazione e riconoscimento e che, per effetto della clausola ampliativa di cui all'art. 2 Cost., può connotarsi del carattere della inviolabilità.

La conseguente qualificazione plurioffensiva del relativo fatto lesivo consente, quindi, il ristoro del danno non patrimoniale conseguente al disagio abitativo.

Osservazioni

La soluzione finale fatta propria dal decidente di Roma si colloca nel solco di un trend enucleatosi in seno alla giurisprudenza di merito e che, inserendosi negli spazi aperti dalle richiamate pronunce del giudice di legittimità senza, nel contempo, cedere a tentazioni di risarcibilità di qualsivoglia fastidio che arrechi disturbo al pacifico e ordinario godimento di un bene, tende, comunque, ad assicurare tutela risarcitoria in situazioni nelle quali, non riscontrandosi il carattere della patrimonialità dell'interesse pregiudicato in via immediata, l'assenza di un comportamento produttivo di danno penalmente rilevante ovvero la mancanza di una norma specifica ne avrebbe altrimenti impedito il ristoro economico.

I relativi approdi ermeneutici, peraltro, hanno avuto, nel tempo, differente espressione ed evoluzione.

Alcuni iniziali hanno annoverato la proprietà nei diritti fondamentali della persona e, in quanto tale, l'hanno ritenuta oggetto di possibile risarcimento del danno non patrimoniale (in tal senso, v. Trib. Firenze 21 gennaio 2011).

Verso la soluzione negativa si è espresso il Tribunale di Padova, con la sentenza 24 ottobre 2013, e ciò motivatamente rilevando che, nel caso di specie, l'omessa deduzione di un interesse costituzionalmente protetto escludeva di poter identificare, in re ipsa, quale forma di estrinsecazione del danno esistenziale, il pregiudizio consistente nel disagio abitativo.

Si è orientato, invece, in senso conforme alla pronuncia in commento il Tribunale di Vercelli, con la sentenza del 12 febbraio 2015, nella quale, con dovizia di apparato argomentativo, ha affermato concetti fatti propri anche dal Tribunale di Roma.

Ciò che deve, in ogni caso, puntualizzarsi è che, con riferimento sia alla matrice costituzionale che alle scrutinate fonti sovranazionali, il diritto di proprietà, sebbene sia oggetto di espressa enunciazione e sia annoverabile tra i diritti fondamentali, non appare poter godere dell'attributo della inviolabilità, necessario per poter, quindi, sostenere la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla sua lesione.

Detto ulteriore carattere, in sintonia con la dottrina pubblicistica maggiormente accreditata, deve riferirsi ai soli diritti indispensabili per la realizzazione della personalità dell'individuo e tale non può ritenersi l'appartenenza di beni.

Tuttavia, nel caso di pregiudizi arrecati dall'altrui attività illegale a beni in propria disponibilità, il risarcimento del danno non patrimoniale può, invece, fondarsi sulla eventuale plurilesività della condotta offensiva che si disveli idonea ad arrecare nocumento anche ad ulteriori concorrenti diritti e/o interessi che godano dei caratteri della costituzionale (o sovranazionale) rilevanza e inviolabilità.

Tale può ritenersi il diritto di abitazione, oggetto di espressa previsione in ambito sia costituzionale che euro unitario che convenzionale internazionale e la cui inviolabilità può predicarsi alla luce della previsione dell'art. 2 Cost., letta in etero-integrazione con gli ulteriori richiamati precetti normativi, tenuto conto della chiara rilevanza del bene abitativo quale essenziale momento di espressione e di tutela della personalità dell'individuo, tale apprezzata in una dimensione sia meramente soggettiva che familiare.

Questo l'assetto a livello sostanziale deve, poi, rilevarsi, nella contigua prospettiva processuale, che la possibilità di giudiziale riconoscimento di tale forma di nocumento postula, comunque, l'allegazione, ad opera della parte interessata, delle circostanze di fatto idonee a rappresentare l'esistenza del diritto –ulteriore da quello proprietario o, comunque, legittimante la disponibilità del bene- che trovi nocumento nel medesimo fatto lesivo di modo da dare indicazione della causa petendi concreta passiva della relativa istanza risarcitoria.

Si muove, peraltro, in quest'ottica argomentativa anche la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2017, n. 4534, sebbene sembri apparentemente aver negato la possibilità di risarcimento del danno non patrimoniale connesso alla mancata fruizione di immobile, ciò ha, però, sostenuto perché, nella fattispecie esaminata, stante proprio il difetto di deduzione e prova di un interesse della persona costituzionalmente leso oltre che di un danno non risolventesi in un mero disagio o fastidio, non ha riscontrato i presupposti previsti dall'art. 2059 c.c., come delineati dalla richiamato assetto esegetico nomofilattico, per poterne predicare la sussistenza, in tal modo, pertanto, a contrario, implicitamente affermandone la possibilità di affermazione laddove esistenti i relativi elementi costitutivi.

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