Imprenditore che non versa le ritenute previdenziali: ok alla pena pecuniaria anziché detentiva

La Redazione
13 Giugno 2018

La Corte di Cassazione ha stabilito che è possibile sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria per l'imprenditore in crisi che ometta il versamento all'INPS delle ritenute previdenziali.

La Corte di Cassazione ha stabilito che è possibile sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria per l'imprenditore in crisi che ometta il versamento all'INPS delle ritenute previdenziali.


Il fatto. Un manager, nella qualità di amministratore unico di una SRL, non aveva versato all'INPS le ritenute previdenziali in relazione alle mensilità da gennaio a settembre 2010, per un importo complessivo di 18mila euro.
La difesa dell'imprenditore rilevava che lo stesso si trovava in uno stato di difficoltà «invincibile ed insuperabile».
Il Tribunale di Bergamo condannava l'imputato a mesi 2 di reclusione e al pagamento di una multa di euro 300.
La Corte di appello di Brescia, poi, ha rideterminato la pena riducendola ad un mese e 25 giorni 25 di reclusione e ad euro 260 di multa.
L'imprenditore ha proposto ricorso per cassazione al fine di far sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria, evitando così la reclusione.


Sì alla pena pecuniaria anziché detentiva. La Cassazione, accogliendo il gravame dell'imprenditore, osserva come le Sezioni Unite già avevano chiarito che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria era possibile, in caso di persona in condizioni economiche disagiate; ciò in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, co. 2, Legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione.
Inoltre, i giudici di legittimità hanno provveduto alla concreta conversione della pena detentiva di due mesi di reclusione inflitta in appello con la corrispondente pena pecuniaria.

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