Bonus “duplicato” fruito da un’azienda: recupero grazie alle risultanze dell’anagrafe tributaria

La Redazione
12 Luglio 2018

La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha affermato che il Fisco può recuperare il bonus “duplicato” fruito da un'azienda, basandosi sulla sola stampa delle risultanze dell'anagrafe tributaria.

Con la sentenza del 5 luglio 2018, n. 17633, la Corte di Cassazione ha affermato che il Fisco può recuperare il bonus “duplicato” fruito da un'azienda, basandosi sulla sola stampa delle risultanze dell'anagrafe tributaria. Il caso riguardava una S.r.l. che aveva impugnato una cartella di pagamento emessa dopo un controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi: secondo il Fisco, l'azienda doveva versare una maggiore somma a titolo di IRES. In base alla documentazione ricavata dal sistema informatico riportante i dati societari, era emersa la mancata contabilizzazione delle compensazioni a fronte di un credito di imposta.

I Giudici di appello avevano accolto le ragioni dell'Agenzia delle Entrate, osservando come in sede di liquidazione della dichiarazione inviata dalla società era stata riscontrata l'indicazione di un credito IRES di 65mila euro, a fronte di compensazioni già operate per 29mila euro, acquisite dalle risultanze dell'anagrafe tributaria. La Cassazione ha a sua volta dichiarato legittime le pretese dell'Agenzia, evidenziando che, se il contribuente indica in dichiarazione dei redditi un'eccedenza di imposta derivante dalle precedenti dichiarazioni di importo superiore a quanto risulta all'anagrafe tributaria, l'ufficio può rettificare l'imposta a credito indicata dal dichiarante, recuperando a tassazione la differenza effettivamente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, poiché tale attività di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell'imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione e un mero controllo cartolare dei dati, con esclusione di qualunque valutazione giuridica.

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