Inesistente la notifica via PEC se non ancora vigente il PTT – Pronunce discordanti

Aurelio Parente
12 Luglio 2018

La CTP di Caltanissetta con la sentenza n. 417, depositata il 21 marzo 2018, entrando in contrasto con decisioni di altre Commissioni Tributarie, considera inesistente la notifica del ricorso effettuata all'avvocato di controparte a mezzo Posta Elettronica Certificata in assenza di vigenza della modalità telematica nel processo tributario per l'ambito regionale di competenza.

La CTP di Caltanissetta con la sentenza n. 417, depositata il 21 marzo 2018, entrando in contrasto con decisioni di altre Commissioni Tributarie, considera inesistente la notifica del ricorso effettuata all'avvocato di controparte a mezzo Posta Elettronica Certificata in assenza di vigenza della modalità telematica nel processo tributario per l'ambito regionale di competenza, basandosi sul principio che prima dell'entrata in vigore nella singola Regione del Regolamento del PTT, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche, per esistere giuridicamente, dovevano essere eseguite unicamente con le modalità cartacee di cui all'art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La fattispecie decisa dalla CTP di Caltanissetta tratta della eccezione di inammissibilità del ricorso da parte del resistente essendo la notifica del medesimo avvenuta a mezzo PEC in una data (11 novembre 2016) alla quale il Processo Tributario Telematico non era ancora attivo nella Regione (per la Sicilia dal 15 giugno 2017) e la commissione ha accolto, ritenendo che la notifica debba essere considerata inesistente in quanto a tale effetto porta la successione temporale ed il combinato disposto dell'art. 20 del d.lgs n. 546/1992, dell'art. 3, comma 3, del d.m. n. 163/2013, dell'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 e del d.m. 15 dicembre 2016; i giudici di prime cure nella motivazione alla sentenza hanno richiamato anche le conformi decisione della Suprema Corte (assunte con l'ordinanza n. 17941/2016 e con la sentenza n. 18321 del 25 luglio 2017) e ritenendo non rilevante che, essendosi regolarmente costituita in giudizio la parte resistente, potesse trovare applicazione il principio generale, espresso dall'art. 156 c.p.c. e dalla Cassazione (sent. n. 7665/2016), secondo cui la nullità di un atto non può essere pronunciata se questo ha in concreto raggiunto il suo scopo.

La sentenza, pur rigorosamente motivata con la meticolosa ricostruzione della successione delle disposizioni normative in materia di notifiche nel processo tributario (telematico), va in contrasto con altre decisioni assunte da Commissioni Tributarie e dalla Corte di Cassazione (ex multis, CTR Lombardia sent. n. 5082/2017, CTR Veneto sent. n. 432/2018, CTR Abruzzo sent. n. 306/2018 e la Suprema Corte ordinanza n. 30372/2017 sez. VI), per le quali, al contrario, prevarrebbe il concetto espresso dal richiamato art. 156 c.p.c.. In queste sia i giudici di merito che quelli di legittimità hanno precisato che, pur rilevando la specialità del rito tributario e delle norme per esso fissate in merito alla applicabilità dell'utilizzo delle modalità telematiche, quando la notifica ha raggiunto lo scopo di mettere il destinatario nella possibilità concreta di piena conoscenza dell'atto trasmesso e, conseguentemente, di difendersi con pienezza presentando le proprie controdeduzioni, deve trovare applicazione quanto, in via generale, sancito dall'art. 156 del c.p.c..

Secondo la Commissione di Caltanissetta, invece, nel caso di specie non può trovare applicazioni l'anzidetto principio, in quanto prevale il disposto dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 il quale stabilisce che l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio, “anche se la parte resistente si costituisce …”, considerando, inoltre, che le norme del codice di procedura civile possono trovare applicazione nel processo tributario, ex art. 1, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546/92, solo “per quanto non disposto” da quest'ultimo.