Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale: nuova veste grafica e chiarimenti sui criteri orientativi della Tabella edizione 2018
17 Luglio 2018
“Osservatorio di Milano – Gruppo danno alla persona”
Monitoraggio di sentenze in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
L'Osservatorio di Milano ha intrapreso un ampio monitoraggio di sentenze nella materia in esame per verificare in base a quali parametri, in concreto, i singoli giudici liquidino il danno nell'ambito dei valori monetari previsti nell'ampia forbice della Tabella. Con la preziosa collaborazione degli avvocati componenti del “Gruppo 3” dell'Osservatorio, sono state reperite e catalogate ben 415 domande (proposte avanti a 16 diversi Tribunali d'Italia) aventi ad oggetto la richiesta di danno da perdita del rapporto parentale. Sono stati così individuati i seguenti range di liquidazione del danno in favore della prima serie di prossimi congiunti (in favore di ciascun genitore per la morte del figlio, in favore del figlio per la morte del genitore e in favore del coniuge non separato, della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto): - Euro 0 – 149.000.00 - Euro 150.000,00 – 180.000,00 - Euro 181.000,00 – 220.000,00 - Euro 221.000,00 – 280.000,00 - Euro 281.000,00 – 332.000,00 - somma superiore ad Euro 332.000,00.
Sono stati inoltre individuati i seguenti range di liquidazione del danno in favore della seconda serie dei prossimi congiunti (in favore del fratello e del nonno): - Euro 0 – 19.000,00 - Euro 20.000,00 – 40.000,00 - Euro 41.000,00 – 80.000,00 - Euro 81.000,00 – 110.000,00 - Euro 111.000,00 – 145.000,00 - somma superiore ad Euro 145.000,00.
Il lavoro di analisi e monitoraggio delle sentenze è ancora in corso. E' tuttavia possibile affermare sin d'ora che, nei range di liquidazione Euro 150.000,00 – 180.000,00 e Euro 20.000,000 – 40.000,00, che comprende quindi tutti i valori rientranti nella prima colonna (ora) denominata “valore monetario base” della Tabella del danno da perdita del rapporto parentale, i giudici hanno motivato la scelta di questi valori monetari tenendo principalmente conto dei seguenti parametri: - la scarsità di allegazioni e/o mancanza di prova su circostanze di fatto idonee a personalizzare il danno e, quindi, il danno è stato ritenuto provato in base a presunzioni - vittima secondaria residente all'estero - la mancanza di prova di un'assidua frequentazione con la vittima primaria - la formazione di nuclei familiari autonomi - l'età avanzata della vittima primaria o premorienza della vittima secondaria durante il processo - coniuge separato legalmente.
Nei prossimi mesi saranno pubblicati i risultati definitivi del monitoraggio in corso, in relazione a tutti i range di liquidazione innanzi indicati.
In conclusione, l'Osservatorio di Milano, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, ribadisce che all'onere di allegazione e prova della parte corrisponde un obbligo di motivazione del giudice su tutte le voci descrittive del danno non patrimoniale e che devono essere certamente esclusi meri automatismi non consentiti dal dovere di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, ex art. 111 Cost.
Milano, 5 luglio 2018
Per l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano Adriana Cassano Cicuto Damiano Spera
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