La riduzione oltre il minimo del trattamento economico dei soci lavoratori può essere solo temporanea
20 Luglio 2018
Il caso. La Corte d'appello ha respinto il gravame proposto da una società cooperativa contro la decisione del Tribunale di Torino che aveva accolto la domanda di due socie lavoratrici volta ad ottenere un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo di riferimento. Per la Corte d'appello, l'art. 6, l. 3 aprile 2001, n. 142, prevede la possibilità di ridurre temporaneamente i trattamenti integrativi di cui al comma 2 dell'art. 3, l. n. 142 del 2001, ma non di ridurre il trattamento minimo di cui al comma 1 della medesima norma.
La necessaria temporaneità della riduzione del trattamento economico. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso promosso dalla società cooperativa, concludendo per l'illegittimità della delibera di riduzione dello stipendio delle lavoratrici sul presupposto della mancanza di una chiara indicazione della durata della stessa.
In primo luogo, con riferimento alla possibilità di ridurre i trattamenti economici anche al di sotto dei valori minimi previsti dalla contrattazione nazionale del settore o della categoria affine, i Giudici di legittimità hanno concentrato la loro attenzione sui requisiti per la deroga in pejus prevista dall'art 6, l. n. 142 del 2001, ed in particolare la necessaria temporaneità della predetta riduzione, che deve costituire una misura per contrastare la crisi aziendale con carattere straordinario ed eccezionale, di limitata durata nel tempo.
Secondo la Suprema Corte, dal combinato disposto dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 6 comma 2 emerge il carattere derogatorio rispetto al principio generale del divieto di incidenza in pejus sul trattamento economico minimo. Posto che è lo stesso art. 6 a prevedere che la riduzione sia temporanea, al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la deliberazione del piano di crisi aziendale deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare: 1) l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge; 2) la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi; 3) uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame.
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