Iscrizione ipotecaria che non garantisca nuovi finanziamenti: no al regime sostitutivo di tassazione dei finanziamenti
26 Luglio 2018
Il regime “sostitutivo” di tassazione dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine, previsto dagli artt. 15 e ss. del d.P.R. n. 601/1973, è un regime fiscale alternativo rispetto a quello ordinario, che, al ricorrere di determinati presupposti, consente, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, l'esonero dal pagamento di tutti gli altri tributi indiretti (imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, ecc.) che sarebbero altrimenti applicabili ai singoli atti posti in essere (comprese le garanzie) connessi all'operazione di finanziamento. Le operazioni interessate da tale regime sono quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro da impiegare in investimenti produttivi; pertanto, l'atto di iscrizione ipotecaria che non garantisca nuovi finanziamenti, ma che faccia riferimento ad un negozio di dilazione di pagamento di debiti, non utilizzabile in impieghi produttivi, sconta l'imposta ipotecaria, non potendo fruire del regime sostitutivo di tassazione dei finanziamenti di cui agli artt. 15 e ss. del d.P.R. n. 601/1973.
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