Tremonti ambientale: detraibile solo il maggior costo dell’investimento
27 Luglio 2018
Può beneficiare della Tremonti Ambientale (art. 6 Legge n. 388/2000) l'imprenditore che, al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento che egli stesso produce, potenzia le proprie attrezzature in modo che i fumi o le acque che immette nell'ambiente abbiano una qualità migliore. Stando a tale ratio, il comma 15 dell'art. 6 della Legge n. 388/2000, al terzo periodo dispone che “Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale”. Ciò significa che la quota di reddito, la quale non concorre a formare il reddito imponibile, sia chiaramente costituita dal plus di investimento ambientale, cioè dal maggior costo, rispetto a quello corrente, che il soggetto economico abbia inteso sostenere per dotare i propri impianti di sistemi ed accorgimenti migliorativi per l'ambiente. Ne consegue, pertanto, come sia illegittimo il comportamento fiscale della società che ha portato in detrazione dal proprio reddito d'impresa l'integrale costo di acquisto di beni strumentali.
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