Muro di confine: necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini pretermessi

Redazione scientifica
31 Luglio 2018

La domanda di accertamento della proprietà esclusiva del muro di confine e la conseguente condanna dei convenuti alla chiusura delle aperture praticate sullo stesso, coinvolgendo un mutamento sullo stato di fatto dei luoghi, determina una situazione di litisconsorzio necessario dal lato passivo.

Il caso. La proprietaria di un immobile conveniva in giudizio alcuni vicini, titolari di diritti reali su immobili ubicati nel condominio limitrofo, rivendicando la proprietà esclusiva del muro posto al confine con l'edificio condominiale e chiedendo la chiusura delle luci realizzate su detto manufatto. Il tribunale di Milano, accertata la proprietà esclusiva della ricorrente, condannava i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi mediante chiusura delle aperture realizzate sul muro che affacciava sul cortile di proprietà esclusiva dell'attrice. La decisione veniva confermata anche in appello.

Conseguentemente i soccombenti ricorrevano per cassazione lamentando la violazione degli artt. 112 e 103 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, c.p.c., per non essersi, la Corte distrettuale, pronunciata sull'eccepita nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini degli edifici confinanti.

Litisconsorzio necessario e integrazione del contraddittorio. La Suprema Corte osserva che la domanda di accertamento della proprietà esclusiva del muro di confine e la conseguente condanna dei convenuti alla chiusura delle aperture praticate sullo stesso, coinvolgendo un mutamento sullo stato di fatto dei luoghi, determina una situazione di litisconsorzio necessario dal lato passivo, con la conseguente inscindibilità delle cause in fase di impugnazione ex art. 331 c.p.c.

Nullità del giudizio di secondo grado. Difatti, qualora l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio d'appello, determina – come nel caso di specie trattandosi di cause inscindibili – la nullità dell'intero procedimento di secondo grado, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità. Nel caso di specie, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli originari convenuti, ha determinato la nullità del giudizio di secondo grado, sicché la sentenza pertanto va cassata con rinvio al giudice di appello per il riesame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei convenuti pretermessi.

*Fonte: www.condominioelocazione.it

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