Lavoro
ilGiuslavorista

La prova del giustificato motivo oggettivo alla luce della verifica del rapporto di congruità causale fra scelta imprenditoriale e licenziamento

Sabrina Apa
01 Agosto 2018

Intimare al lavoratore il licenziamento per riduzione personale tout court è una inammissibile tautologia, perché non vengono indicate le specifiche ragioni organizzative, tecniche o produttive (id est la causa in senso lato) del recesso, ma soltanto l'effetto di risulta, le conseguenze di quelle ragioni in tal modo non consentendo né al lavoratore né al giudice di verificare la veridicità...

Intimare al lavoratore il licenziamento per riduzione personale tout court è una inammissibile tautologia, perché non vengono indicate le specifiche ragioni organizzative, tecniche o produttive (id est la causa in senso lato) del recesso, ma soltanto l'effetto di risulta, le conseguenze di quelle ragioni, in tal modo non consentendo né al lavoratore né al giudice di verificare la veridicità del motivo ed il nesso causale con il recesso: in altre parole, di escludere che si tratti di un licenziamento pretestuoso.

In tal senso è attestata una consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità: il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ex art. 3, l. n. 604 del 1966, è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente.

In tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, sicché non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato siano stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta.

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