Esercizio del potere disciplinare nel pubblico impiego e natura delle cadenze procedimentali
01 Agosto 2018
L'art. 55-bis, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo all'epoca vigente) prevede che “Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato”. Mentre nei commi 2 e 4 dell'art. 55-bis è previsto espressamente che “la violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare”, una analoga previsione non è prevista nel comma 3. Il che appare sintomatico della volontà del legislatore di non riconnettere un effetto di preclusione all'esercizio del potere disciplinare alla violazione dei termini previsti nel comma 3, ai quali non può evidentemente riconoscersi natura perentoria, ma solo ordinatoria.
Dunque nel caso di specie, nessun effetto decadenziale può essere riconnesso al lamentato mancato rispetto delle cadenze procedimentali previste dall'art.55-bis. comma 3, cit. Né tanto meno la suddetta disposizione prevede una specifica “previsione sanzionatoria in relazione ai casi in cui la comunicazione al lavoratore sia stata omessa e neppure contiene una qualche espressione letterale dalla quale possa desumersi la cogenza dell'adempimento, non essendo esso costruito in termini di "obbligo", per cui l'eventuale omessa comunicazione all'interessato (la quale ha una funzione meramente informativa) non è idonea a riverberarsi sul procedimento disciplinare e sul suo svolgimento, e non esercita quindi alcuna influenza sulla validità del provvedimento sanzionatorio finale. Bussole di inquadramentoPotrebbe interessarti |