Sempre sanabile il difetto di legittimazione processuale della persona fisica rappresentante dell’ente
03 Agosto 2018
In tema di processo tributario, in ragione del principio di integrazione delle norme non incompatibili del codice di rito civile, è applicabile il disposto di cui all'art. 182 c.p.c., con la conseguenza che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, quindi, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator" (nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si era costituita irritualmente, ossia non direttamente, cioè in persona dell'organo che ne ha la rappresentanza verso l'esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso organo all'uopo delegati, bensì da un soggetto esterno alla sua organizzazione, vale a dire da un avvocato del libero foro). |