Il decreto Dignità è stato convertito in legge: le modifiche ai contratti a termine

La Redazione
12 Agosto 2018

Dopo che il 7 agosto il Senato l'aveva approvata definitivamente, con 155 voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto, la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'11 agosto (legge 9 agosto 2018, n. 96).

Dopo che il 7 agosto il Senato l'aveva approvata definitivamente, con 155 voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto, la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'11 agosto (legge 9 agosto 2018, n. 96).

La struttura del decreto dignità - La struttura finale del provvedimento del decreto dignità è composta da sei capi dedicati, rispettivamente, alle misure per il contrasto al precariato (Capo I – artt. 1 – 3 ter), alle misure finalizzate alla continuità didattica (Capo I bis – artt. 4 – 4 bis),; alle misure per il contrasto alla delocalizzazione (in particolare sono previste sanzioni per chi riceve aiuti di stato e poi delocalizza) e la salvaguardia dei livelli occupazionali (Capo II – artt. 5 – 8),; alle misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo (Capo III – artt. 9- 9 quinquies) ; alle misure in materia di semplificazione fiscale (tra le quali l'eliminazione dello split payment per i professionisti e la compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti creditori della pubblica amministrazioni anche per l'anno 2018) (Capo IV – artt. 10 – 12 bis ) e, infine, alle disposizioni finali e di coordinamento (Capo V – artt- 13 – 15).

Contratti a termine … - Sicuramente importanti sono le modifiche per il diritto del lavoro e, in particolare, quella in base alla quale, come regola base, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.

…causali … - Tuttavia, il contratto può avere una durata superiore ai dodici mesi, ma comunque non superiore ai ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori (novità della legge di conversione); esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

… e trasformazione a tempo indeterminato – In base al neo introdotto il comma 1-bis dell'art. 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, laddove vi sia stata la stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle causali di cui abbiamo detto prima, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

Limiti numerici delle proroghe – Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.

La novella di cui al comma 1, lettera b), numero 2), riduce, poi, da 5 a 4 il numero massimo di proroghe possibili per il contratto di lavoro a tempo determinato - fermi restando il rispetto dei limiti massimi di durata che abbiamo richiamato prima.

Nell'ipotesi di una quinta proroga, il contratto si considera pertanto a tempo indeterminato a decorrere da quest'ultima.

Forma scritta dell'apposizione del termine e della causale – Il termine del contratto di lavoro dovrà risultare da atto scritto: ed infatti, a norma del nuovo quarto comma “con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”.

Fino a quando si può impugnare il contratto? - La novella di cui al comma 1, lettera c), eleva da 120 a 180 giorni il termine - posto a pena di decadenza e decorrente dalla cessazione temporale del contratto - per l'impugnazione del carattere a tempo determinato del contratto di lavoro.

Indennità per licenziamento illegittimo – Il legislatore interviene, poi, anche sulle indennità che il datore di lavoro dovrà corrispondere nel caso di licenziamento illegittimo: da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità.

Efficacia nel tempo - Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a partire dal 31 ottobre 2018. Viceversa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti con riferimento ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Voucher – Infine, il decreto reintroduce la possibilità di utilizzare come forma di pagamento i voucher ma soltanto per una durata massima di 10 giorni e per pagare il lavoro di pensionati, disoccupati, studenti fino a 25 anni e percettori di forme di sostegno al reddito nonché in agricoltura.

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