L'amministratore é obbligato a controllare la potabilità dell'acqua solo in presenza di immobili adibiti ad uso diverso da civile abitazione

Nicola Frivoli
24 Agosto 2018

Nel mio condominio è stato installato un impianto per la sollevazione dell'acqua, stante la scarsa pressione erogata dal gestore idrico. Considerando che gli appartamenti presenti sono adibiti a civili abitazione tranne uno a casa vacanza, sussiste l'obbligo da parte dell'amministratore di controllare la potabilità dell'acqua in virtù dell'articolo 5 comma 2 d.lgs 2 febbraio 2001, n.31?

Nel mio condominio è stato installato un impianto per la sollevazione dell'acqua, stante la scarsa pressione erogata dal gestore idrico. Considerando che gli appartamenti presenti sono adibiti a civili abitazione tranne uno a casa vacanza, sussiste l'obbligo da parte dell'amministratore di controllare la potabilità dell'acqua in virtù dell'articolo 5 comma 2 d.lgs 2 febbraio 2001, n.31?

Per l'acqua potabile si intende quella destinata al consumo umano, trattata e non trattata, fornita tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne e quant'altro (art.1, lett.a) d.lgs. 2 febbraio 2001 n.31).

Il negozio di erogazione dell'acqua potabile è un contratto di somministrazione di natura privata pur avendo ad oggetto l'esercizio di un servizio pubblico.

Il quadro normativo afferente la potabilità dell'acqua è disciplinato da detto d.lgs n.31/2001 (Attuazione Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) il quale dispone che per gli edifici e struttura in cui l'acqua è fornita al pubblico, come i condomini, il titolare ed il titolare della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati dalla legge siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto; il gestore (vale a dire chi somministra l'acqua) deve verificare la salubrità dell'acqua sino al punto di consegna (ossia il contatore); l'amministratore (il titolare della gestione dell'edificio secondo la disciplina di cui all'art.5 d. lgs 31/2001) deve verificare la sussistenza dei valori di legge dal punto di consegna sino al rubinetto.

La norma così interpretata porrebbe tuttavia un compito assai gravoso in capo all'amministratore di condominio, sul punto, con parere del 10 giugno 2004, è intervenuto il Ministero della Salute, il quale ha statuito che per gli edifici ad uso esclusivamente abitativo il detto amministratore, ovvero in assenza di questo i proprietari, non hanno l'obbligo di effettuare le attività e controlli previsti dagli art.7 e 8 del suddetto decreto legislativo, bensì quello derivante dall'attività di controllo dello stato di adeguatezza e controllo degli impianti.

In buona sostanza, l'amministratore ha la responsabilità di garantire che i requisiti di potabilità dell'acqua non vengano alterati per cause imputabili all'impianto idrico del condominio.

Chiariti tali aspetti, nel quesito di cui ci si occupa emerge la presenza nel condominio non solo di appartamenti adibiti a civili abitazione, essendo presente un appartamento adibito a casa vacanza.

In tal caso, in applicazione di quanto sancito dall'art.5, comma 2, d.lgs n.31/2001, l'amministratore è obbligato a controllare la potabilità dell'acqua in applicazione di quanto stabilito dalla Direttiva Comunitaria 2015/1787/UE in materia di controlli e analisi delle acque potabili, recepita con d.m. 14 giugno 2017 (Ministero della Salute).

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