Improcedibilità della domanda se il danneggiato non collabora con l’assicurazione nella fase stragiudiziale

Francesco Meiffret
29 Agosto 2018

L'obbligo contenuto nell'art. 145 cod.ass. impone al danneggiato un mero onere formale di fornire all'assicurazione gli elementi indicati dal successivo art. 148, oppure comporta un vero e proprio obbligo di collaborare con quest'ultima in base ai principi generali di correttezza e buona affinché sussistano concrete finalità di chiusura del sinistro mediante un accordo raggiunto nella fase precontenziosa?
Massima

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, con la propria condotta abbia impedito all'assicurazione di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 cod. ass.

Il caso

Un ciclista, che era stato investito da un'auto, ricorreva in Cassazione dopo che entrambi i gradi di merito avevano dichiarato improcedibile la richiesta risarcitoria formulata nei confronti dell'assicurazione. Era stata, infatti, accolta l'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass., formulata dal difensore dell'assicurazione, poiché il danneggiato si era rifiutato di mettere a disposizione del perito assicurativo la bicicletta danneggiata nel sinistro.

La difesa del ricorrente eccepiva che non erano stati considerati elementi probatori dai quali era evincibile che la vittima del sinistro aveva fornito tutta la documentazione necessaria all'assicurazione per valutare le dinamiche dell'incidente e formulare un'offerta stragiudiziale. Evidenziava, inoltre, che il contenuto dell'art. 148 cod. ass. ratione temporis vigente, non prescriveva l'obbligo per il danneggiato di mettere a disposizione dell'assicurazione il mezzo danneggiato come, invece, è attualmente prescritto. Per quest'ultimo motivo riteneva che entrambi i giudici di merito avessero errato nel ritenere la domanda inammissibile poiché la declaratoria d'improcedibilità si basa sul combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass.

La questione

L'obbligo contenuto nell'art. 145 cod. ass. impone al danneggiato un mero onere formale di fornire all'assicurazione gli elementi indicati dal successivo art. 148, oppure comporta un vero e proprio obbligo di collaborare con quest'ultima in base ai principi generali di correttezza e buona affinché sussistano concrete finalità di chiusura del sinistro mediante un accordo raggiunto nella fase precontenziosa?

In tema di risarcimento dei sinistri stradali l'improcedibilità della domanda è regolato dagli artt. 145 e 148 cod. ass. o esclusivamente dal primo dei citati articoli?

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione conferma dunque la decisione di secondo grado stabilendo che sul danneggiato incombe un onere di collaborazione con l'assicurazione. Contrariamente alle censure presenti nel ricorso, la Suprema Corte rileva come non fosse stata fornita la prova di una leale collaborazione del danneggiato con l'assicurazione nella fase stragiudiziale. Prosegue evidenziando poi come, nonostante l'onere probatorio fosse a carico del danneggiato, fosse stata l'assicurazione a fornire documentazione dalla quale era accertabile un comportamento non collaborativo da parte del danneggiato. In particolar modo risultava provato il netto rifiuto del danneggiato di mettere a disposizione dell'assicurazione la bici danneggiata nel sinistro.

Al fine di confermare l'improcedibilità della domanda, nonostante l'art. 148 cod. ass. applicabile ratione temporis non prevedesse un obbligo di messa a disposizione del mezzo accidentato per rilevamenti da parte dell'assicurazione, i Giudici di legittimità hanno fornito un'interpretazione eziologica di quest'ultima norma e dell'art. 145.

In particolare l'art. 145 cod. ass. non costituisce un mero adempimento formale di comunicazione all'assicurazione del sinistro mediante una raccomandata AR, il cui contenuto rispetti quanto previsto dall'art. 148 cod. ass., ma prevede un vero e proprio obbligo di collaborazione del danneggiato con l'assicurazione.

La Corte avvalora questa interpretazione non formale del contenuto dell'art. 145 giustificandola sui principi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. A fortiori l'obbligo di collaborazione del danneggiato trova ulteriore conferma nelle finalità della fase precontenziosa. La ratio della procedura è deflazionare il contenzioso evitando che tutti i sinistri stradali sfocino in un giudizio, soprattutto per quelli in cui il danno è di lieve entità ed è più agevole, quindi, raggiungere un accordo. La Suprema Corte, nella motivazione, si richiama esplicitamente alla sentenza del 3 maggio 2012 della Corte Costituzionale (Corte Cost., 3 maggio 2012 n. 111) riportandone il passaggio che descrive questo obbiettivo.

Proseguendo nel ragionamento, la Corte evidenzia che l'improcedibilità della domanda si basa esclusivamente sull'art. 145 cod. ass., mentre l'art. 148 ha una funzione quasi “ancillare” in quanto descrive il contenuto della richiesta di risarcimento che deve essere inizialmente inviata all'assicurazione. L'altra finalità dell'art. 148 è quella di individuare il dies a quo per il computo del termine del cd. spatium deliberandi stabilito dall'art. 145 cod. ass.

Ne consegue, quindi, che la disciplina dell'improponibilità della domanda è esclusivamente regolata dall'art. 145 cod. ass.

Sulla scorta dell'analisi della ratio dell'art. 145, in base ai sopra richiamati presupposti di collaborazione e correttezza e buona fede, la Corte conferma l'improcedibilità della domanda. A prescindere dall'assenza di un precetto esplicito, nell'allora vigente art. 148 cod. ass., di messa a disposizione del mezzo interessato nell'incidente, il danneggiato avrebbe dovuto ottemperare a tale legittima richiesta dell'assicurazione affinché quest'ultima avesse tutti gli elementi necessari per formulare una richiesta risarcitoria. Ed infatti, conclude la Corte, la disciplina prevista dagli artt. 145 e 148 mira a propiziare una conciliazione precontenziosa il cui perfezionamento è fortemente condizionato dalla leale collaborazione tra le parti.

Osservazioni

La sentenza in commento integra il contenuto dell'art. 145 cod. ass. in relazione agli obblighi scaturenti da correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. In particolare i Giudici fanno riferimento al principio di correttezza e buona fede in senso oggettivo che consiste nell'obbligo di comportarsi lealmente ed onestamente nella fase genetica ed attuativa del contratto. In questo modo la Suprema Corte ha ritenuto legittima la richiesta dell'assicurazione attinente la messa a disposizione del veicolo nonostante che, all'epoca dei fatti, l'art. 148 non prevedesse tale obbligo.

Pare, quindi, opportuno rimarcare che il vero discrimine rilevato dalla Corte, in merito all'improcedibilità o meno della domanda di risarcimento da sinistri stradali, è se il danneggiato abbia fornito gli elementi idonei all'assicuratore per poter formulare un'offerta a prescindere dall'esistenza di un precetto normativo. Per converso, l'assicurazione non può eccepire l'improcedibilità della domanda se, anche nell'ipotesi di non messa a disposizione di uno degli elementi previsti dall'art. 148 cod. ass., sia stata comunque in possesso di tutte le informazioni rilevanti per la formulazione di un'offerta (si veda Cass. civ., sez. VI, ord. 30 settembre 2016, n. 19354). Quel che rileva - oltre al principio di correttezza e buona fede - è il principio della validità degli atti idonei al raggiungimento dello scopo stabilito dal Legislatore.

In vari rami del diritto il principio di correttezza e buona fede è stato utilizzato per completare il contenuto dei precetti normativi che disciplinano gli obblighi delle parti di un contratto. In particolar modo il principio di correttezza e buona fede è stato declinato nell'obbligo di fornire all'altro contraente informazioni chiare ed esaustive: si pensi, ad esempio, agli obblighi d'informazione nel caso di prestazioni sanitarie o in tema di rapporti bancari.

Nel caso che ci occupa l'obbligo di correttezza che si esplica nel fornire tutte gli elementi idonei al fine di permettere all'assicurazione di formulare un'offerta stragiudiziale, può essere agganciato agli artt. 2 e 97 Cost.

È noto come parte della giurisprudenza ricavi dall'art. 2 Cost. un principio solidaristico in ossequio al quale ciascuna delle parti deve agire in modo da preservare gli interessi dell'altra nel limite in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14605). Rientra in questa ipotesi la legittima richiesta dell'assicurazione di poter analizzare la bicicletta sul quale circolava il danneggiato al momento del sinistro. In un'ottica macroeconomica, una maggiore collaborazione del danneggiato nella fase stragiudiziale ha un valore solidaristico non solo nei confronti della controparte, ovvero l'assicurazione, ma anche nei confronti dell'intera collettività sotto due profili: il primo è evitare un ulteriore rallentamento del sistema giudiziario che ne comprometterebbe il buon andamento; il secondo è un prevedibile rincaro dei premi assicurativi a danno della collettività nel caso di aumento dei contenziosi giudiziari in tema di sinistri stradali dal momento che il costo di una causa per un'assicurazione è notevolmente superiore rispetto alla gestione di una pratica stragiudiziale.

Per concludere questo breve commento, è opportuno rimarcare come l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nel contratto di assicurazione valga anche per l'assicuratore.

Oltre alla già richiamata ipotesi di impossibilità di richiedere una declaratoria d'improcedibilità della domanda se, a prescindere delle informazioni indicate nell'art. 148 cod. ass., l'assicurazione sia comunque in grado di formulare una proposta transattiva, si segnala un orientamento giurisprudenziale secondo cui l'ingiustificato rifiuto, da parte dell'assicuratore, di accettare la proposta stragiudiziale di chiusura del sinistro, o il disinteresse dello stesso assicuratore di fronte ad una tale ipotesi, costituiscono comportamenti contrattuali in contrasto ai principi di correttezza e buona fede che comportano per l'assicuratore una responsabilità anche oltre il massimale, per il maggiore esborso cui la propria condotta inadempiente abbia costretto l'assicurato (Cass. civ., sez. III, sent. 28 luglio 2004, n. 15306).

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