E’ esclusa la giurisdizione del giudice italiano nella controversia per condotta antisindacale nelle basi USA in Italia

La Redazione
29 Agosto 2018

Le basi militari USA in Italia, in quanto determinazione del Governo degli Stati Uniti, che perseguono gli scopi da questo impartiti, non possono soggiacere alla potestà del giudice nazionale laddove tale potestà significherebbe accordare allo stesso una intromissione in quelle che sono valutazioni e scelte che competono in via esclusiva allo Stato estero, nell'esercizio dei propri poteri sovrani (nel caso di specie il giudice era stato chiamato a decidere sul diritto di una sigla sindacale a sedere al tavolo delle trattative al fine di rappresentare i lavoratori italiani che svolgono la proprio prestazione a favore di uno Stato estero. Cfr. Cass., sez. un., n. 13980/2017).

Il caso.

La Filcams, associazione sindacale aderente alla CGIL, ricorre presso il Tribunale di Vicenza contro il decreto pronunciato ai sensi dell'art. 28, st. lav., che aveva rigettato la domanda tesa a far accertare la condotta antisindacale degli USA consistente nell'esclusione della sigla sindacale alla contrattazione collettiva presso le proprie basi militari a Vicenza.

L'immunità giurisdizionale nel diritto internazionale e nella giurisprudenza nei rapporti di lavoro.

Nell'ordinamento di diritto internazionale vige il principio della c.d. immunità ristretta o relativa, secondo cui lo Stato straniero e le istituzioni ad esso equiparate sono immuni dalla giurisdizione nazionale ogni qual volta compiano atti espressione della sovranità nazionale (Convenzione di New York del 2004, ratificata in Italia con l. 14 gennaio 2013, n. 5).

Nell'ambito dei rapporti di lavoro - materia esclusa dall'immunità giurisdizionale ai sensi dell'art. 11 della Convezione citata – la giurisprudenza si è orientata nel senso di escludere la potestà del giudice italiano quando il suo intervento interferirebbe, anche indirettamente, sui poteri autorganizzativi propri dell'ente straniero (Cass. , sez. un., n. 13980/2017).

Per i giudici di leggitimità, nella citata sentenza n. 13980, che aveva ad oggetto l'illegittimo licenziamento di una dipendente di una ambasciata straniera, la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro non competeva al giudice italiano poihcè l'accoglimento si sarebbe sostanziato in una condanna dello Stato estero a un facere specifico, atto a incidere sulla automomia e sull'esercizio dei poteri pubblicisti di quest'utlimo.

Occorre quindi tenere distinti il soggetto di diritto internazionale che ha natura politica e svolge attività pubblicistica dal rapporto di lavoro che si instaura con la singola persona fisica che può risultare del tutto estraneo alle funzioni istituzionali dell'ente. E' solo in questa ultima ipotesi che si ammette la giurisdizione del giudice italiano e il venir meno del principio generale dell'immunità (Cass. n. 7837/2005, sulla applicazione o meno della tutela reale di una dipendente presso una clinica, sita all'interno di una base NATO).

Il Tribunale di Vicenza dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e revoca il decreto opposto.

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