Transfer pricing: invalido l’accertamento che si basa su un metodo diverso da quello utilizzato nel p.v.c.
30 Agosto 2018
In tema di transfer pricing costituisce violazione del disposto di cui all'art. 12, commi 7 e 10, Legge n. 212/2000 l'utilizzo, nell'avviso di accertamento, di un indicatore di redditività diverso da quello applicato nel processo verbale di constatazione.
Così agendo l'Amministrazione finanziaria è venuta meno all'obbligo di lealtà, vanificando completamente il senso del contraddittorio anticipato, giacché esso si è svolto interamente utilizzando un metodo diverso da quello utilizzato nell'accertamento, senza che sia stata esplorata la possibilità di correggere la contestazione iniziale, invitando la contribuente a produrre la documentazione specificatamente occorrente ed omettendo una nuova contestazione, sulla quale la stessa società potesse esporre le sue osservazioni. Bussole di inquadramento |