Curiosità estive: il nuovo art. 345 c.p.c. si applica anche agli appelli ante riforma del 1990
31 Agosto 2018
Il caso. La Corte d'appello di Napoli rigettava la domanda dell'appellato, vincitore in primo grado, volta alla condanna degli appellanti al pagamento di un'ingente somma di denaro oggetto di ricognizione di debito contenuta in una scrittura privata. Trovava invece accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti fondata su un contratto di cessione di quote societarie. Il soccombente ricorre in Cassazione dolendosi, per quanto d'interesse, per la violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. come modificato dalla l. n. 69/2009 per aver la Corte d'appello ritenuto ammissibile il deposito in appello di una scrittura privata senza dar conto dei presupposti per la produzione di nuovi documenti.
Ammissibilità di documenti nuovi. Il Collegio, pur intervenendo a correzione della motivazione fornita dal giudice di merito, non condivide la doglianza prospettata dal ricorrente. La produzione in appello di documenti nuovi infatti, di regola non consentita così come per i nuovi mezzi di prova, può essere ammessa qualora la parte dimostri di non aver potuto produrli o riprodurli nel giudizio di prime cure per causa ad essa non imputabile. Ciò posto, la Suprema Corte passa in rassegna i diversi interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo a modifica della norma in parola in modo da individuare la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie. Emerge dunque la riconducibilità della fattispecie al testo dell'art. 345 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 18, l. n. 69/2009 a tenore del quale non possono di regola essere prodotti nuovi documenti in appello salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero se la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado. I Giudici cristallizzano dunque il principio per cui, con riferimento ai giudizi iniziati in primo grado prima del 30 aprile 1995 ma ancora pendenti in primo grado al 4 luglio 2009 trova applicazione quanto il giudizio d'appello ed in virtù della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2, l. n. 69/2009, l'art. 345 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 18, l. n. 69/2009. Ne consegue che le parti possono in tal caso chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova solo se il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione ovvero se la parte stessa dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per una causa ad essa non imputabile. In conclusione la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
*Tratto da www.dirittoegiustizia.it |