Dubbi di compatibilità della disciplina dei derivati con il TFUE
03 Settembre 2018
Deve costituire oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea la questione della compatibilità con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea di quella parte della normativa nazionale sulla Tobin Tax (art. 1, commi 491 e 492 della Legge n. 228/2012), la quale individua quale presupposto impositivo in Italia dei derivati la circostanza che la transazione riguardi azioni italiane o derivati con sottostanti azioni italiane, a prescindere dalla residenza delle controparti o dell'intermediario intervenuto nella negoziazione.
Tale previsione sembrerebbe, infatti, porsi in contrasto con i principi comunitari della libera circolazione dei capitali e dei servizi,la quale applichi alle transazioni finanziarie, indipendentemente dallo Stato di residenza degli operatori finanziari e dell'intermediario, un tributo gravante sulle controparti della transazione, pari ad un importo fisso crescente per fasce di valore delle negoziazioni e variabile in relazione alla tipologia dello strumento negoziato ed al valore del contratto e dovuto in funzione del fatto che le operazioni soggette ad imposta abbiano ad oggetto la negoziazione di un derivato basato su un titolo emesso da una società residente nello Stato istituente il tributo stesso. |