La revoca cautelare dell’amministratore non è strumentale all’azione di responsabilità

La Redazione
07 Settembre 2018

In tema di società a responsabilità limitata, la disposizione di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., deve essere intesa nel senso che la revoca può essere richiesta dal socio anche in via autonoma, con un'azione a ciò appositamente diretta, sì che il provvedimento cautelare si presenta come strumentale, con funzione anticipatoria, rispetto a tale azione.

In tema di società a responsabilità limitata, la disposizione di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., deve essere intesa nel senso che la revoca può essere richiesta dal socio anche in via autonoma, con un'azione a ciò appositamente diretta, sì che il provvedimento cautelare si presenta come strumentale, con funzione anticipatoria, rispetto a tale azione.

I soci della s.r.l. sono legittimati all'esercizio di un'azione di revoca, autonoma e svincolata rispetto a quella di responsabilità, costituisce il precipitato del normale carattere strumentale delle azioni cautelari rispetto a quelle di merito: il riconoscimento legislativo della possibilità per i soci di ottenere la misura della revoca degli amministratori in via cautelare implica quello della loro legittimazione a proporre un'azione di cognizione ordinaria a ciò intesa.

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