È nulla la notifica dell'atto se il notificante avrebbe potuto conoscere l'effettiva residenza
10 Settembre 2018
Irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa sono due concetti diversi e distinti. Lo hanno ricordato i giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 7 settembre 2018 n. 21877. Con essa, i Giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di merito favorevole alla parte contribuente. In breve: nel caso in esame i giudici di secondo grado avevano ritenuta errata la relazione di notifica delle cartelle sottostanti ad un preavviso di fermo, dalla quale si evinceva che il destinatario era in luogo sconosciuto o temporaneamente assente; eppure, il contribuente aveva residenza proprio nell'indirizzo indicato in notifica.
Nel caso, dunque, si era confuso il concetto di irreperibilità assoluta con quello di irreperibilità relativa. Si legge in ordinanza che «La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domilicio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.». Nel caso di specie, la CTR aveva accertato che l'indirizzo recato sulle relate era proprio quello della residenza mentre, dalla lettura della relata, risultava che ci si trovava nel solo caso di assenza temporanea del destinatario, e che era erano state espletate tutte le formalità previste, tra le quali l'invio della raccomandata informativa. La notifica doveva quindi considerarsi valida. |