Vendita di quote sociali: il momento impositivo per la tassazione delle plusvalenze

10 Settembre 2018

Ai fini della determinazione dei redditi diversi, secondo la Corte di Cassazione, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di partecipazioni assumerebbe rilevanza nel momento in cui si conclude il contratto di compravendita, mentre risulterebbe irrilevante la percezione o meno del prezzo.
Massima

Ai fini della determinazione dei redditi diversi, secondo la Corte di Cassazione, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di partecipazioni assumerebbe rilevanza nel momento in cui si conclude il contratto di compravendita, mentre risulterebbe irrilevante la percezione o meno del prezzo.

Il caso

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14848 depositata il 7 giugno 2018, si è pronunciata in merito al momento in cui, ai sensi dei principi previsti per la determinazione della categoria dei redditi diversi, devono essere tassate le plusvalenze derivanti da cessione di quote societarie possedute da una persona fisica.

I Giudici di legittimità ritengono che, ai fini dell'imposizione sui redditi, le plusvalenze fiscalmente rilevanti sorgono al momento della conclusione del contratto, prescindendo dalla percezione del corrispettivo.

Il contenzioso si è originato a seguito del recupero a tassazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una maggiore IRPEF per il periodo d'imposta 2008 nei confronti di una contribuente che aveva alienato la propria quota societaria.

Parte contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la quale ha respinto il ricorso motivando che la tassazione sulla plusvalenza da cessione della quota sarebbe dovuta anche in caso di omesso pagamento del prezzo.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha confermato la sentenza di primo grado e ha precisato che l'art. 68 T.U.I.R. fa riferimento al valore del bene e non al suo corrispettivo. Pertanto, con il perfezionamento del contratto di compravendita, non solo si realizzerebbe il maggior valore che determina la plusvalenza, ma anche si verificherebbe il conseguente presupposto impositivo.

La Corte di Cassazione ha condiviso l'orientamento della C.T.R. ed ha respinto il ricorso della contribuente.

Le questioni giuridiche

La questione principale del contenzioso in esame si riferisce al momento in cui deve essere tassata una plusvalenza realizzata, a seguito di cessione di partecipazioni, da un persona fisica ai fini dei redditi diversi: se al momento del perfezionamento del contratto di cessione delle quote o al momento dell'incasso del corrispettivo.

Secondo la Suprema Corte, con la pronuncia in esame, il momento impositivo si verificherebbe con il perfezionamento del contratto di trasferimento, non essendo necessario il pagamento del prezzo pattuito.

Tale conclusione troverebbe la propria giustificazione in una sentenza emessa dalla stessa Corte di Cassazione (sent. n. 4365/2011).

Tale pronuncia, però, al contrario dell'ordinanza in commento, si occupa del reddito d'impresa ed in particolare di una plusvalenza realizzata a seguito di una cessione di azienda.

La sentenza richiama, infatti, l'ex art. 75 T.U.I.R., attuale art. 109, rubricato espressamente come “Norme generali sui componenti del reddito d'impresa. (ex artt. 75 e 98)”.

L'ordinanza n. 14848 in commento, al contrario, fa riferimento alla cessione di una quota sociale, che rientra nella categoria dei redditi diversi, i cui principi di determinazione sono differenti (cassa) da quelli previsti per il reddito di impresa (competenza).

Osservazioni

L'art. 67 T.U.I.R. sancisce che le plusvalenze indicate alle lettere c), c-bis) e c- ter), derivanti dalle cessioni a titolo oneroso delle partecipazioni realizzate dalle persone fisiche residenti rientrano tra i redditi diversi a condizione che esse non siano conseguite nell'esercizio di impresa, di arti o professioni oppure all'interno di un rapporto di lavoro dipendente.

Secondo l'art. 68, comma 6, T.U.I.R., le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo od il valore di acquisto.

La plusvalenza, che rappresenta il presupposto impositivo del capital gain, si origina dal trasferimento della partecipazione e diviene imponibile al momento della percezione del corrispettivo. La plusvalenza da cessione di partecipazione è quindi assoggettata a tassazione secondo il principio di cassa.

Tale interpretazione trova conferma anche nella prassi dell'Amministrazione Finanziaria, la quale con la Circolare n. 165/E/1998 ritiene realizzate le plusvalenze nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, ma la relativa imposizione avviene nel momento in cui è incassato il relativo corrispettivo.

Ciò troverebbe conferma anche in altri documenti dell'Agenzia delle Entrate, come la circolare n. 11/E/2012, e la circolare n. 19/E/2014.

I chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria portano a sostenere che, se ad esempio la cessione della partecipazione qualificata viene effettuata entro il 31 dicembre 2017, ed entro tale data viene percepito anche il corrispettivo, la plusvalenza deve essere tassata nel 2017, secondo i criteri in vigore nello stesso anno 2017 (base imponibile pari al 49,72% con applicazione delle aliquote Irpef progressive).

Così, nel caso in cui la cessione della partecipazione qualificata avvenga nel 2018, con percezione nello stesso anno del corrispettivo, la plusvalenza è imponibile nel limite del 58,14% (base imponibile prevista per i redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2018).

Se, al contrario, la cessione venga effettuata nel 2018 ma il corrispettivo venga incassato nel 2019, la plusvalenza viene tassata nel 2019, ma con una base imponibile del 58,14% anziché essere assoggettata alla nuova normativa che prevede un'imposta sostitutiva del 26%, applicata su tutto l'importo del componente positivo realizzato, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) che ha allineato la relativa normativa a quella prevista per le partecipazioni “non qualificate”.

Anche la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, chiamata a pronunciarsi su un caso analogo, con sentenza n. 769 del 14 giugno 2016 ha affermato che il presupposto del realizzo di una plusvalenza è dato dalla cessione effettuata a titolo oneroso e dalla effettiva corresponsione del prezzo.

Conclusioni

Le conclusioni della Corte di Cassazione in esame non sono del tutto coerenti con la normativa in vigore.

Infatti, l'art. 68 T.U.I.R. è chiaro e non lascia spazio a dubbi interpretativi: la plusvalenza nasce dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo od il valore di acquisto. Pertanto, in assenza di corrispettivo, la plusvalenza non può essere tassata.

Infatti, il presupposto impositivo del capital gain si origina con il trasferimento della proprietà della partecipazione o del titolo, ma tale plusvalenza diviene imponibile quando viene percepito il corrispettivo (cfr. C.M. 24 giugno 1998 n. 165, paragrafo 5.2.1; circ. Agenzia delle Entrate 27 giugno 2014 n. 19, paragrafo 7; circ. Agenzia delle Entrate 28 marzo 2012 n. 11, paragrafo 3). In altri termini, il trasferimento di proprietà della quota sociale è il presupposto per il realizzo della plusvalenza (minusvalenza) da cessione, che viene, però, attratta a tassazione nel rispetto del “principio di cassa”, secondo la regola generale vigente per i redditi diversi.

Le conclusioni della pronuncia della Suprema Corte in esame non rispetterebbero tali principi, ma, anzi, violerebbero il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.), in quanto la tassazione verrebbe anticipata ad un momento precedente a quello in cui si verificherebbe la disponibilità economica correlata all'incasso del corrispettivo.

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