Il controllo di legittimità dei provvedimenti di giurisdizione volontaria assunti nell'interesse dei minori

10 Settembre 2018

La questione esaminata dalla decisione in commento riguarda la possibilità di proporre ricorso cd. straordinario per cassazione contro la pronuncia della Corte d'appello resa nell'ambito di un procedimento ex art. 333 c.c., ossia finalizzato all'assunzione dei “provvedimenti convenienti” nei confronti dei minori.
Massima

Il decreto con cui l'autorità giudiziaria assume i “provvedimenti convenienti” per l'interesse del minore, ai sensi dell'art. 333 c.c., al fine di superare la condotta pregiudizievole del genitore, ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di cui al comma 2 della disposizione menzionata, sia secondo le regole generali degli artt. 739 e 742 c.p.c. e, conseguentemente, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..

Il caso

All'ex partner della madre di due minori, con provvedimento della Corte d'appello che modificava sotto tale profilo la decisione assunta dal tribunale, era riconosciuto, a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 333 c.c., il diritto di visita degli stessi, mediante la previsione della possibilità di tenerli con sé un pomeriggio a settimana e due fine settimana al mese.

La madre dei minori proponeva ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo, sotto molteplici profili, l'illegittimità della decisione assunta.

La questione

La questione esaminata dalla decisione in commento riguarda la possibilità di proporre ricorso cd. straordinario per cassazione contro la pronuncia della Corte d'appello resa nell'ambito di un procedimento ex art. 333 c.c., ossia finalizzato all'assunzione dei “provvedimenti convenienti” nei confronti dei minori.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto per difetto dei necessari requisiti di definitività e decisività che connotano la cd. sentenza in senso sostanziale, ai fini dell'esperimento del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost..

In particolare, la Corte di legittimità ha evidenziato che i provvedimenti “convenienti” assunti nei procedimenti di cui all'art. 333 c.c. rientrano nell'ambito della giurisdizione volontaria, poiché non postulano alcun conflitto, come nell'ipotesi della giurisdizione contenziosa, tra diritti soggettivi bensì sono volti alla regolamentazione delle situazioni più varie che possono presentarsi in materia familiare nell'interesse superiore del minore.

Pertanto, le misure assunte dal tribunale, nell'ambito di tale procedimento, sono reclamabili soltanto dinanzi alla Corte d'appello senza che sia consentito l'accesso al sindacato di legittimità, trattandosi di provvedimenti che possono essere modificati e/o revocati in ogni momento, ex art. 742 c.p.c., anche a prescindere da un mutamento delle circostanze di fatto poste a fondamento della loro emanazione, in una rinnovata valutazione della situazione concreta. Si tratta, in sostanza, di misure che sono strutturalmente inidonee ad assumere connotato di definitività ai fini della proponibilità del ricorso cd. straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost..

La decisione in esame si pone nel solco della giurisprudenza, richiamata anche in motivazione, per la quale i provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili e revocabili non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione (v., tra le molte, Cass. civ., n. 18562/2016; Cass. civ., Sez. Un., n. 11026/2003).

Peraltro, rispetto ai provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale questo orientamento è stato posto in discussione nella giurisprudenza di legittimità più recente, all'interno della quale si è ritenuto che gli stessi abbiano attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicché, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica gli stessi è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Cass. civ., n. 23633/2016).

Osservazioni

La soluzione alla quale è pervenuta la Corte di cassazione mediante la pronuncia in esame è condivisibile.

Difatti requisiti essenziali per l'ammissibilità del ricorso cd. straordinario per cassazione – che, è opportuno ricordare, è stato coniato per i provvedimenti aventi forma diversa da quella di sentenza in via pretoria dalla stessa Corte di legittimità e non trova diretto fondamento nell'art. 111, comma 7, Cost., che fa esclusivo riferimento alla garanzia del ricorso per cassazione per violazione di legge contro le “sentenze” – sono la decisorietà e la definitività del provvedimento oggetto di impugnazione.

É indubbio che i provvedimenti convenienti nell'interesse dei minori, assunti ai sensi dell'art. 333 c.c., non siano definitivi in quanto modificabili e/o revocabili, secondo quanto ribadito più volte dalla medesima Suprema Corte, anche a prescindere da un mutamento delle circostanze. Pertanto, potendo la parte interessata sottoporre in ogni momento al giudice di primo grado la situazione ai fini di una rivalutazione della stessa non vi è ragione per prevedere forme di tutela ulteriori rispetto al controllo assicurato con la previsione del reclamo alla Corte d'appello.

A nostro sommesso parere, peraltro, costituisce un vulnus rispetto alla ricostruzione tradizionale dei caratteri della sentenza cd. in senso sostanziale l'affermazione, da parte della recente e citata giurisprudenza di legittimità, del principio per il quale è, invece, ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale emanato dalla Corte d'appello, poiché lo stesso può essere modificato soltanto a fronte di un mutamento delle circostanze.

La costruzione del concetto di giudicato rebus sic stantibus rischia infatti di aprire il varco del controllo di legittimità per una serie di provvedimenti che non sono definitivi e che, come quello ablativo della responsabilità genitoriale, neppure possono ritenersi decisori in quanto non incidono su diritti soggettivi in contesa bensì, nell'ambito della giurisdizione cd. volontaria, vanno a regolamentare, in vista di un interesse superiore (nella specie, quello del minore), avente rilevanza pubblicistica, una determinata situazione.

Pertanto, se appare comprensibile l'esigenza della Suprema Corte di garantire il proprio sindacato rispetto a misure come quelle ablative della responsabilità genitoriale che sono suscettibili di incidere in modo profondo sulla vita delle persone, il rischio è quello di rendere incerta la latitudine del controllo di legittimità che, salvo un intervento del legislatore sul punto, non può essere giustificata in ragione dell'importanza della cd. posta in gioco, che è suscettibile, di per sé, di condurre a valutazioni discrezionali e, quindi, ad una non auspicabile “geometria variabile” nella garanzia del diritto di accesso al giudice in sede di impugnazione.

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