LA VICENDA Durante le more di una procedura fallimentare, aperta nel 1995, i creditori proponevano domanda per l'equa riparazione del danno conseguente alla'irragionevole durata della procedura stessa.
La Corte d'Appello di Roma, rilevando che nel caso delle procedure fallimentari, intrinsecamente connotate da una particolare complessità, il termine di durata è stato individuato in 5 anni per quelle di media complessità ed in 7 anni per quelle più gravose (come nel caso di specie), accoglieva la domanda condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di 4.500 euro per ciascuno dei creditori. Riteneva infatti il Giudice che occorre tener conto della data di insinuazione dei creditori al passivo ai fini dell'individuazione del dies a quo e di quella del ricorso per equa riparazione come dies ad quem, essendo la procedura ancora pendente in quel momento.
Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione il Ministero soccombente.
LA POSIZIONE DEI CREDITORI Ai fini del giudizio di legittimità, diviene dirimente il motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 89/2001, c.d. Legge Pinto.
La giurisprudenza (cfr. Cass. civ., n. 950/2011) ha già avuto modo di chiarire che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di procedimento presa in considerazione dall'art. 6 CEDU include anche i procedimenti fallimentari. Sulla base di tale premessa, è stato ulteriormente precisato che occorre aver riguardo - quale dies a quo - al decreto con il quale ciascuno dei creditori sia stato ammesso, in via tempestiva o tardiva al passivo (artt. 97, 101 e 99 l. fall.), rimanendo invece irrilevante il momento in cui l'allora presunto creditore abbia proposto domanda di insinuazione. Come precisa il Collegio, infatti, «solo dal momento dell'ammissione i creditori, effettivamente riconosciuti come tali, subiscono gli effetti dell'irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo per gli stessi irrilevante la durata pregressa della procedura».
Ha dunque errato la Corte capitolina nell'individuare il dies a quo nella data di proposizione della domanda di ammissione, motivo per cui la S.C. accoglie il motivo di ricorso e cassa, in relazione allo stesso, il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della medesima Corte per un nuovo esame.
(FONTE: dirittoegiustizia.it)