Gli effetti della riforma del titolo esecutivo giudiziale straniero sul giudizio di opposizione contro la decisione di exequatur

Giuseppe Fiengo
11 Settembre 2018

Quali sono le conseguenze della riforma della decisione emessa nello Stato d'origine e già oggetto dell'attestazione prevista all'art. 54 del regolamento (CE) n. 44/2001, sul giudizio (radicato nello Stato dell'esecuzione) di opposizione all'exequatur sospeso ai sensi dell'art. 46 del medesimo regolamento?
Massima

Nel regime di circolazione delle decisioni dettato dal reg. (CE) n. 44/2001, ai fini della dichiarazione di esecutività del titolo giudiziale avente efficacia esecutiva nello Stato d'origine, il giudice italiano deve effettuare i controlli formali richiesti dall'art. 53 del medesimo regolamento. Conseguentemente, ove, in pendenza dell'opposizione avverso l'exequatur, sia stata disposta la sospensione ex art. 46 del regolamento e nelle more sia intervenuta, nello Stato d'origine, una decisione di riforma che abbia comportato sostituzione della pronuncia oggetto di exequatur, il giudice italiano dovrà rinnovare il controllo ex art. 53 con riferimento alla decisione di secondo grado emessa nello Stato d'origine.

Il caso

Su istanza di Tizio, la Corte d'appello di Firenze dichiara – con decreto del 20 gennaio 2010 – esecutiva, ai sensi degli artt. 38 ss. reg. (CE) n. 44/2001, la sentenza contumaciale del 14 luglio 2009 con la quale il Landgericht di Hanau aveva dichiarato inammissibile l'esecuzione forzata promossa da Caia e Sempronia, in rappresentenza dell'eredità beneficiata di Tizietto, condannando le stesse anche alla restituzione dell'atto notarile in loro possesso. Caia e Sempronia propongono opposizione ai sensi dell'art. 43 del reg. (CE) n. 44/2001 avverso il decreto emesso il 20 gennaio 2010. Il giudizio di opposizione è sospeso ai sensi dell'art. 46 del citato regolamento, avendo le medesime opponenti proposto altresì – innanzi al giudice tedesco – reclamo avverso la sentenza del Landgericht di Hanau. Nel pronunciare sul reclamo, l'Oberlandesgericht di Francoforte riforma la sentenza nella sola parte in cui la stessa condannava le reclamanti alla restituzione del titolo esecutivo. Riassunto (in conseguenza della decisione della Corte di Francoforte) il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 43 del reg. (CE) n. 44/2001, la Corte fiorentina ritiene che l'opposizione avesse ormai ad oggetto la sola pronunzia di accertamento e non anche quella di condanna, sì che, in caso di rigetto dell'opposizione, l'exequatur già concesso avrebbe prodotto effetti con riferimento al solo capo relativo all'accertamento. La stessa Corte, quindi, respinge l'opposizione, ritenendo che, ai sensi dell'art. 38.1 del regolamento, l'esecutività della sentenza straniera deve essere valutata alla luce delle norme processuali dello Stato d'origine della decisione (non rilevando che, in Italia, le sentenze di accertamento non passate in giudicato non sono esecutive) ed esclude l'esistenza di un contrasto tra la concessione dell'exequatur per la sentenza contumaciale e l'art. 22, n. 5 del regolamento che attribuisce ai giudici dello Stato membro dell'esecuzione la competenza esclusiva in materia di esecuzione.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze è proposto ricorso per cassazione, lamentando la ricorrente che, in conseguenza della parziale riforma della decisione di primo grado da parte della Corte di Francoforte, l'exequatur poteva essere rilasciato dal giudice italiano solo a fronte dell'emissione – da parte del giudice tedesco – di un nuovo attestato ai sensi dell'art. 54 del reg. (CE) n. 44/2001, sì che la decisione italiana impugnata andava cassata in mancanza di prova che la sentenza – come riformata dall'Oberlandesgericht di Francoforte – avesse natura esecutiva nello Stato membro d'origine.

La questione

Quali sono le conseguenze della riforma della decisione emessa nello Stato d'origine e già oggetto dell'attestazione prevista all'art. 54 del reg. (CE) n. 44/2001, sul giudizio (radicato nello Stato dell'esecuzione) di opposizione all'exequatur sospeso ai sensi dell'art. 46 del medesimo regolamento?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte, dopo aver ricostruito il regime di circolazione delle decisioni straniere rilevante con riferimento al caso concreto, accoglie il ricorso osservando che, secondo il proprio indirizzo (tra le altre, Cass. civ., sez. VI, 10 gennaio 2017, n. 352; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2003, n. 15185), la sentenza di appello, anche ove confermativa di quella di primo grado, si sostituisce integralmente alla sentenza impugnata; ne discende la caducazione dell'efficacia dell'attestazione esecutiva conseguita con riferimento alla decisione tedesca di primo grado (non più idonea a produrre gli effetti previsti dall'art. 53 del regolamento) e la “sostanziale caducazione” dell'exequatur già pronunciato, essendo venuta meno la decisione (riformata e, quindi, ormai espunta dal mondo giuridico) che ne era oggetto.

I giudici di legittimità escludono quindi la possibilità (affermata invece dalla Corte di Appello) di limitare gli effetti dell'exequatur già concesso al solo capo di accertamento della decisione tedesca di primo grado confermato anche all'esito dell'impugnazione (capo la cui natura esecutiva sarebbe stata – secondo il giudice italiano di merito – pur sempre confermata dall'attestazione ex art. 53 del citato regolamento rilasciata dal giudice tedesco con riferimento alla prima decisione).

Osservazioni

L'esigenza di assicurare una rapida circolazione delle decisioni adottate nello spazio giudiziario comune ha indotto il legislatore europeo a semplificare in modo sempre più accentuato le attività da compiere al fine di assicurare l'esecuzione della decisione emessa in uno Stato membro (c.d. “Stato d'origine”) in altro Stato membro (c.d. “Stato dell'esecuzione” o “Stato richiesto”).

Nel sistema delineato dal reg. (CE) n. 44/2001 (che, come si dirà, è stato ulteriormente semplificato con l'entrata in vigore del reg. UE n. 1215/2012) l'esecuzione di una decisione emessa in altro Stato membro presuppone che la stessa sia dichiarata esecutiva nello Stato dell'esecuzione (art. 38 del regolamento) dietro iniziativa della parte interessata la quale dovrà solo produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità e l'attestato previsto all'art. 54 (così l'art. 53 del regolamento).

La dichiarazione di esecutività nello Stato richiesto presuppone l'efficacia esecutiva della decisione nello Stato d'origine (in questo senso, espressamente, Corte giustizia, 13 ottobre 2011, C-139/10, Prism Investments B. V.) e costituisce l'esito di un procedimento senza contraddittorio che si sostanzia nell'esame meramente formale della documentazione indicata all'art. 53 del regolamento (Merlin, 448), sì che risulti assicurata quella efficacia e rapidità del procedimento che è conseguenza della reciproca fiducia tra Stati membri (si veda, in proposito, il considerando 17 del reg. CE n. 44/2001). Ruolo centrale nell'ambito di tale accertamento assume l'attestato previsto dall'art. 54 del regolamento il quale, emesso all'esito di un'attività tradizionalmente considerata come priva di qualsiasi discrezionalità (Dickinson – Lein, 501), ha una funzione informativa (Corte di giustizia, 6 settembre 2012, C-619/10, Trade Agency Ltd) e costituisce un canale di collaborazione virtuale tra l'autorità dello Stato d'origine e quella dello Stato dell'esecuzione, “materializzando” la reciproca fiducia che lega le autorità nazionali operanti nell'ambito della cooperazione giudiziaria europea in materia civile (così, pur con riferimento all'attestato previsto all'art. 53 del reg. UE n. 1215/2012, Salerno, 336). Solo a fronte del ricorso in opposizione avverso la dichiarazione di esecutività (ricorso disciplinato a partire dall'art. 43 del regolamento) sarà possibile, pur se con riferimento esclusivo ai motivi indicati agli artt. 34 e 35 del regolamento e fermo il divieto di riesame nel merito della decisione, compiere un esame più approfondito con riferimento alla dichiarazione di esecutività (esame nel corso del quale il giudice dello Stato richiesto potrà anche valutare la concordanza tra gli elementi di prova acquisiti e le informazioni contenute nell'attestato, secondo quanto espressamente statuito da Corte di giustizia, 6 settembre 2012, C-619/10, Trade Agency Ltd).

Tanto detto in linea generale con riferimento al regime di circolazione delle decisioni delineato dal reg. (CE) n. 44/2001, deve rilevarsi come la decisione che qui si annota conferma, innanzitutto, la natura meramente formale delle verifiche che il giudice dello Stato richiesto è tenuto a compiere al fine del rilascio della dichiarazione di esecutività. La sentenza risulta interessante soprattutto nella parte in cui esamina gli effetti della riforma – nello Stato d'origine – della decisione già oggetto di dichiarazione di esecutività.

In proposito la Suprema Corte distingue il caso in cui il giudizio di opposizione instaurato ex art. 43 del reg. (CE) n. 44/2001 sia stato sospeso ai sensi dell'art. 46 del medesimo regolamento dal caso in cui una simile sospensione non vi sia stata.

Con riferimento alla prima ipotesi (in concreto ricorrente), il giudice di legittimità, richiamato il proprio orientamento secondo il quale la sentenza di appello si sostituisce integralmente alla sentenza di primo grado, afferma che, per effetto della decisione sull'impugnazione, doveva considerarsi venuta meno l'efficacia dell'attestazione esecutiva resa con riferimento alla decisione tedesca di primo grado, nonché la sostanziale caducazione dell'exequatur già pronunciato per il venir meno del provvedimento che ne era oggetto.

La soluzione, sicuramente condivisibile ove relativa a decisioni emesse in Italia e destinate ad essere eseguite in altro Stato membro, suscita qualche perplessità nella parte in cui individua il regime giuridico della sentenza straniera impugnata (e parzialmente confermata) alla luce della giurisprudenza di legittimità italiana. Se la disciplina europea è tesa ad assicurare la produzione, nello Stato richiesto, dei medesimi effetti che la decisione emessa nello Stato d'origine avrebbe in tale ultimo Stato (secondo quanto è desumibile, tra l'altro, dall'art. 38 del reg. CE n. 44/2001 e da Corte giustizia, 13 ottobre 2011, C-139/10, Prism Investments B. V.), la valutazione dell'efficacia sostitutiva della sentenza di appello parzialmente confermativa di quella di primo grado avrebbe dovuto esser svolta alla luce della giurisprudenza dello Stato d'origine (il che non esclude, chiaramente, la possibilità di affermare, anche alla luce di tale giurisprudenza, la totale efficacia sostitutiva della seconda decisione).

Ove invece, prosegue la sentenza che si annota, il giudizio ex art. 43 non sia stato sospeso, il giudice adito può – previo esame delle questioni sottoposte – confermare l'exequatur già pronunciato con riferimento alla decisione impugnata nello Stato d'origine, ferma restando la possibilità di attribuire rilievo all'eventuale (anche solo parziale) venir meno dell'efficacia esecutiva della decisione (in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione) in sede esecutiva mediante la proposizione di opposizione all'esecuzione (innanzi al giudice dello Stato richiesto). Un simile obiter risulta conforme all'esigenza di assicurare la rapida circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo.

Da ultimo non può non rilevarsi come, secondo quanto anticipato, la disciplina sin qui esaminata sia stata in massima parte superata dal reg. (UE) n. 1215/2012 il quale, destinato a trovare applicazione con riferimento alle sole azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse a partire dal 10 gennaio 2015 (art. 66), più non prevede il rilascio di una dichiarazione di esecutività e, più in generale, non contempla disposizioni analoghe a quelle previste agli artt. 38-48 del regolamento Bruxelles I. Permane invece la necessità di conseguire, da parte dell'autorità giurisdizionale d'origine, l'attestato ai sensi dell'art. 54 del reg. (UE) n. 1215/2012; attestato che diviene obbligatorio (non contemplando, il nuovo regolamento, le ipotesi eccezionali, in presenza delle quali l'art. 55 del reg. 44/01 prevedeva la fungibilità dell'attestato) ed il cui contenuto informativo è assai più dettagliato di quanto previsto dal regolamento Bruxelles I.

Guida all'approfondimento
  • Dickinson – Lein, The Brussels I Regulation Recast, Oxford, 2015;
  • Merlin, Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel regolamento «Bruxelles I», in Riv. dir. proc., 2001;
  • Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione), Padova 2015;
  • Scarafoni (a cura di), Il processo civile e la normativa comunitaria, Torino, 2012, 244 ss..

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