Violazione del termine per la decisione arbitrale: è necessario e sufficiente far valere la decadenza

Redazione scientifica
12 Settembre 2018

La parte che intenda far valere la nullità del lodo per pronuncia del medesimo dopo la scadenza dei termini ha l'onere di notificare detta volontà alle altre parti e agli arbitri prima della deliberazione del lodo, ai sensi dell'art. 821 c.p.c..

Il caso. La Corte d'appello di Catania respingeva le impugnazioni avverso un lodo arbitrale. Secondo la Corte l'impugnazione, vertente sulla nullità del lodo perché pronunciato dopo la scadenza del termine ex art. 829, comma 1, n. 6, c.p.c., non poteva essere accolta. Il lodo era stato emesso a termine scaduto e gli appellanti notificarono atto per manifestare la propria intenzione di far valere la decadenza degli arbitri, tuttavia all'udienza fissata per il conferimento di incarico peritale le parti erano presenti senza eccepire l'avvenuta scadenza del termine di pronuncia di lodo. Pertanto, coordinando l'art. 821 c.p.c. con l'art. 829 c.p.c., «l'omissione di qualsiasi rilievo al riguardo nell'udienza menzionata implica rinuncia degli impugnanti a far valere l'eccezione».

Nullità del lodo. I soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione contro tale decisione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 821 e 829, comma 2, c.p.c., in quanto la prima norma non ammette equipollenti alla notificazione di decadenza nei confronti degli arbitri e non si richiede nessuna eccezione da proporsi nel corso del procedimento arbitrale.

A parere del Collegio, la Corte territoriale non ha interpretato in modo corretto le norme invocate, allorché ha giudicato insussistente il potere di impugnazione del lodo per scadenza dei termini.

Principio di diritto. I Supremi Giudici pronunciano sulla questione il principio di diritto in base al quale «la parte che intenda far valere la nullità del lodo per pronuncia del medesimo dopo la scadenza dei termini ha l'onere di notificare detta volontà alle altre parti e agli arbitri prima della deliberazione del lodo, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., ma, operato tale adempimento formale, non grava sulla medesima anche l'onere di eccepire detta nullità prima di ogni sua difesa nello stesso procedimento arbitrale».

Alla luce del principio enunciato, la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello perché, caducato il lodo esamini in via rescissoria le domande dell'impugnazione.

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