Avviso di ricevimento, prova necessaria ai fini dell'effettivo perfezionamento della notifica

La Redazione
19 Settembre 2018

La modalità della notifica mediante il servizio postale è ammessa dall'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 che prevede, tra l'altro, che la notifica possa essere effettuata anche mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento...

La modalità della notifica mediante il servizio postale è ammessa dall'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 che prevede, tra l'altro, che la notifica possa essere effettuata anche mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle presone previste dal secondo comma o dai portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

L'avviso di ricevimento costituisce l'unica prova necessaria ai fini dell'effettivo perfezionamento della notifica "senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dall'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione".

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