Come si calcola il valore della causa in appello?

Redazione scientifica
19 Settembre 2018

Deve escludersi che ai fini dell'individuazione del valore della causa in fase di impugnazione debba aversi riguardo al fatto che nel precedente grado di giudizio sia stata o meno pronunciata condanna.

Il caso. Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento con cui gli era stato liquidato il compenso da lui maturato in relazione ad giudizio di appello. Il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione dell'art. 5 d.m. n. 55/2014 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in particolare si duole del fatto che la Corte d'appello abbia ancorato il valore della causa non già al bene della vita che era stato richiesto da controparte, ma all'eccezione proposta per far venir meno gli effetti della sentenza di primo grado.

Il valore della causa… Il Collegio ricorda come, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende perseguire (cfr. Cass. civ., n. 18233/2009).

…in fase di impugnazione. Nel caso di specie, osservano i Giudici, l'impugnazione poteva avere ad oggetto il solo accertamento dell'eccepita nullità della notificazione e che un ipotetico accoglimento del motivo di impugnazione non avrebbe consentito l'esame del merito della controversia da parte del giudice del gravame. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha attribuito al giudizio valore indeterminabile.

L'effettivo oggetto del gravame. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, osserva la Corte, deve escludersi che ai fini dell'individuazione del valore della causa in fase di impugnazione debba aversi riguardo al fatto che nel precedente grado di giudizio sia stata o meno pronunciata condanna. Per la parte, infatti, «l'esito della fase del giudizio trattato avanti al giudice di grado inferiore è in sé irrilevante: ad essere qualificante è invece l'effettivo oggetto del gravame, vale a dire il contenuto della questione o delle questioni di cui si può dibattere in quella sede».

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

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