Manutenzione straordinaria e obblighi di collaborazione dell’usufruttuario
20 Settembre 2018
In presenza di necessità di riparazioni o opere di manutenzione straordinaria (spettanti al nudo proprietario) sull'immobile condominiale in usufrutto, grava sull'usufruttuario un obbligo di avvisare il nudo proprietario stesso?
Se le opere di carattere straordinario (riparazioni o manutenzioni che siano) non gravano sull'usufruttuario dell'immobile condominiale (art. 1005 c.c.), si pone però la questione se, in presenza della necessità di tali interventi di carattere straordinario, l'usufruttuario debba dare avviso al nudo proprietario, affinché questi possa intervenire o almeno valutare l'intervento. Al riguardo, la soluzione affermativa potrebbe essere giustificata, oltre che da un generico dovere di collaborazione (che, però, non è espressamente codificato per questa fattispecie), dalla constatazione che l'usufruttuario si pone normalmente in una situazione di maggiore controllo sul bene (spesso anche abitandolo) rispetto al nudo proprietario. Fatta questa considerazione, la questione è stata affrontata dalla giurisprudenza, che ha precisato come, riguardo agli interventi di restauro del bene, che non ricadano nella sua competenza attinente la manutenzione ordinaria, l'usufruttuario non abbia alcun obbligo di avviso verso il nudo proprietario, per informarlo della situazione del bene stesso. Per questo motivo, si è ritenuto che non sussista alcuna responsabilità in capo all'usufruttuario per le eventuali conseguenze del mancato intervento di manutenzione straordinaria (Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2009, n. 4426). A nostro avviso, comunque, tale conclusione giurisprudenziale sembrerebbe non tenere nella dovuta considerazione il dovere di custodia, espressamente stabilito dall'art. 1004 c.c., nonché l'ulteriore dovere di utilizzare l'immobile condominiale seguendo il canone della diligenza del buon padre di famiglia, come prevede l'art. 1001, comma 2, c.c. |