Regolarizzazione della procura rilasciata all'estero

Redazione scientifica
20 Settembre 2018

La procura alle liti rilasciata all'estero senza autentificazione da parte di un pubblico ufficiale determina l'invalidità della procura, ma non l'inesistenza della stessa. Ne consegue la sanabilità del vizio alla luce dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis.

Il caso. La Corte d'appello di Genova dichiarava inammissibile il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposto a causa della nullità della procura alle liti rilasciata all'estero e non autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale.

Il legale rappresentante della società soccombente ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, lamentando in particolare violazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., nonché dell'art. 83, comma 3, c.p.c..

Procura nulla, ma non inesistente. Il Collegio ha ritenuto che il vizio lamentato determina l'invalidità della procura rilasciata all'estero, ma non l'inesistenza della stessa. Ne consegue la sanabilità del vizio alla luce dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis.

Sanabilità del vizio. Dunque, osservano i Giudici, la Corte d'appello è venuta meno al dovere imposto dalla norma in questione, ossia quello di assegnare alle parti un termine per sanare il vizio della procura alle liti, in quanto qualificabile come produttivo della nullità della procura rilasciata e non della sua inesistenza.

Per tali motivi, la Suprema Corte cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte territoriale.

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