Misura della consegna del passaporto, udienza di convalida e difesa tecnica: la parola alla Corte costituzionale

Redazione scientifica
21 Settembre 2018

La Corte di cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), n. 2), d.l. 23 giugno 2011, n. 89, conv. con modif. nella legge 2 agosto 2011, n. 129, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura di cui alla lett. c) di tale disposizione si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio, per contrasto con gli artt. 13 e 24, comma 2, Cost..

Il caso. Il giudice di pace di Roma convalidava la misura della consegna del passaporto, con obbligo di firma due giorni alla settimana presso un ufficio di polizia, nei confronti di un cittadino del Bangladesh attinto da decreto prefettizio di espulsione.

Misura della consegna del passaporto. Il cittadino del Bangladesh ha proposto ricorso per cassazione, sollevando il contrasto con gli artt. 13 e 24, comma 2, Cost. della mancata previsione che il giudizio di convalida della misura si svolga in udienza, con la partecipazione necessaria del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio.

Udienza di convalida e difesa tecnica. Il Collegio richiama la pronuncia della Corte costituzionale, n. 144/1997, osservando come, in quell'occasione, la questione della obbligatorietà o meno della difesa tecnica sia stata definita sulla base del criterio della maggiore o minore gravità dell'incidenza della misura sul diritto fondamentale alla libertà personale. Sotto tale profilo, la misura dell'obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, di cui alla lett. c) dell'art. 14, comma 1-bis, t.u. imm., applicata al ricorrente, sembra differire in maniera significativa. Infatti, «pur sostanziandosi entrambe le misure nell'obbligo di presentarsi, in giorni e orari determinati, presso un ufficio di polizia, i riflessi di tale obbligo sulla libertà di chi vi è sottoposto sono ben diversi, essendo l'obbligo finalizzato, in un caso, ad impedire all'obbligato di assistere a manifestazioni sportive, nell'altro, invece, ad assicurare l'esecuzione di una misura di ben altro impatto, quale l'espulsione con accompagnamento alla frontiera».

Ne consegue che le conclusioni tratte da Corte cost. n. 144/1997 non sembrano riproponibili nel caso in esame.

La questione di legittimità costituzionale. Alla luce di tali considerazioni, i Giudici hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), n. 2), d.l. 23 giugno 2011, n. 89, conv. con modif. nella legge 2 agosto 2011, n. 129, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura di cui alla lett. c) di tale disposizione si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio, per contrasto con gli artt. 13 e 24, comma 2, Cost..

La Suprema Corte ha, pertanto, sospeso il giudizio e ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

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