Licenziamento collettivo e negozio in frode alla legge
25 Settembre 2018
La massima. La scissione parziale realizzata da una società attraverso l'assegnazione a due società di nuova costruzione di altrettanti rami d'azienda, con redistribuzione della complessiva forza lavoro fra i tre soggetti giuridici, costituisce un negozio in frode alla legge se, nell'arco di successivi 120 giorni, vengono realizzati plurimi licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei confronti di una moltitudine di dipendenti. Sono pertanto nulli i licenziamenti se alla base vi è una scissione attuata in frode alla legge.
Il caso. La Corte d'appello di Cagliari aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato nullo il licenziamento per g.m.o. del lavoratore, intimato in frode alla legge in quanto l'operazione complessivamente realizzata dalla società datrice di lavoro, attraverso scissione parziale a due società di nuova costituzione e la suddivisione dei lavoratori tra le tre società “nell'identità di svolgimento di mansioni nell'unico capannone e con le stesse attrezzature, ad evasione della medesima commessa, sia prima che dopo la scissione societaria, gestita indistintamente tra i tre diversi soggetti (formalmente autonomi ma facenti capo agli stessi soci)”.
E ciò, secondo i Giudici di merito, per la finalità elusiva di norme imperative di legge, in ordine alla tutela reale prevista dalla disciplina per i licenziamenti collettivi (ricorrendone i presupposti, ai sensi della l. n. 223 del 1991), essendo stati intimati nell'arco temporale di centoventi giorni plurimi licenziamenti per giustificato motivo oggettivo a dodici lavoratori (distribuiti, come detto, tra le tre società e tra i quali il ricorrente appellato), comportanti una tutela indennitaria.
Avverso la sentenza la società ricorreva per cassazione.
Contratto in frode alla legge e licenziamento collettivo. I giudici di legittimità concordano con la Corte d'appello che configura un negozio in frode alla legge "laddove il contratto in sé lecito che realizzi, anche mediante la combinazione con altri atti giuridici, un risultato vietato dalla legge"; nel caso di specie, il fine illecito di eludere la disciplina sui licenziamenti collettivi (artt. 4 e 5, l. n. 223 del 1991), perseguito con l'operazione di scissione, in virtù del "collegamento negoziale fra l'operazione societaria ed i plurimi e successivi licenziamenti".
La peculiarità del contratto in frode alla legge, regolato dall'art. 1344, c.c., consiste, in altre parole, nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge; con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1523).
Il nesso causale tra il contratto di scissione e i successivi licenziamenti per g.m.o. La finalità fraudolenta del negozio di scissione, posto in essere dalla società datrice di lacvoro, in collegamento con i licenziamenti intimati viene ribadita dalla Corte di cassazione che richiama quanto accertato dalla Corte d'appello in merito al nesso causale in riferimento al "mutamento rivelatosi solo formale in ordine allo svolgimento delle attività lavorative ed a fronte della realizzazione, nel tempo trascorso fra la scissione e i licenziamenti, di un'unica commessa",e nell'evidente "effetto ottenuto con la scissione, consistente nella frammentazione della forza lavoro fra tre distinte società... pur continuando ad operare come soggetto indistinto... con il risultato di sottrarsi alla disciplina... in tema di licenziamenti collettivi". |