Omesso versamento Iva: risponde anche l’amministratore di fatto

La Redazione
26 Settembre 2018

In tema di reati fiscali, rispondono di omesso versamento Iva i soggetti che, al di là delle qualifiche formali, esercitano concretamente le funzioni, per cui il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 può essere addebitato all'amministratore di fatto.

In tema di reati fiscali, rispondono di omesso versamento Iva i soggetti che, al di là delle qualifiche formali, esercitano concretamente le funzioni, per cui il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 può essere addebitato all'amministratore di fatto. È il principio affermato dalla Cassazione, Sez. III Penale, nella sentenza n. 41259 depositata il 25 settembre.

Il caso. L'amministratore di una società impugnava per cassazione la sentenza con cui il Tribunale di Roma, in funzione di riesame, confermava il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto dal GIP in relazione al reato di omesso versamento Iva.

La qualifica formale e il ruolo concretamente esercitato. Il ricorrente lamenta l'insussistenza del fumus del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000, in quanto al momento del versamento dell'Iva non era più il legale rappresentante della società, avendo da poco cessato l'incarico. Secondo la S.C., tuttavia, un simile motivo di ricorso, fondato appunto sull'assenza della qualifica di legale rappresentante, non si confronta con le motivazioni del Tribunale del riesame, che correttamente ha ravvisato la sussistenza di plurimi elementi che fanno ritenere il ricorrente amministratore di fatto. Deve, quindi, essere valorizzato il ruolo concretamente esercitato dal soggetto, piuttosto che la carica formalmente rivestita.

Il principio di diritto. La S.C. enuncia, in conclusione, il seguente principio: “In tema di reati fiscali, i destinatari delle norme di cui alla legge 74/2000 vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta; corretta risulta, quindi, l'individuazione dell'imputato quale amministratore di fatto, da parte del giudice del riesame, in quanto effettuata sulla base di indici sintomatici quali: la cessazione della carica a pochi giorni dagli adempimenti del versamento Iva; la nomina di un soggetto sconosciuto sul territorio nazionale e senza redditi, già titolare di altre cariche in altre società di riferimento dell'imputato”.

Il sequestro preventivo sui beni dell'indagato. La S.C. conferma, inoltre, che “nelle ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca, per reati tributari, di beni dell'imputato, il sequestro deve ritenersi legittimo se lo stesso indagato non fornisce la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta, e in sede di ricorso in Cassazione è necessario indicare specificatamente gli atti processuali dai quali risultava reperibile presso la persona giuridica il profitto del reato”.

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