La Corte costituzionale dichiara illegittimo il criterio di determinazione dell’indennità di licenziamento stabilito dal Job Act

La Redazione
27 Settembre 2018

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il criterio di determinazione dell'indennità di licenziamento stabilito dal Job Act (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015), per il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte -non modificata dal successivo Decreto dignità (d.l. n. 87 del 2018) - che determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il criterio di determinazione dell'indennità di licenziamento stabilito dal Job Act (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015), per il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte -non modificata dal successivo Decreto dignità (d.l. n. 87 del 2018) - che determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.

Per la Corte costituzionale, come si legge nel Comunicato, non è in discussione il meccanismo di ristoro economico, c.d. a tutele crescenti, al posto della tutela reale; ad essere illegittimo è il sistema rigido di previsione di una indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore, contraio, secondo la Corte, ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate.

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

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