Permuta di cosa presente con cosa futura: per l’imponibilità della plusvalenza rileva il momento traslativo
28 Settembre 2018
Nel caso di permuta di cosa presente contro cosa futura (nella specie, quote indivise di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria e talune porzioni di un fabbricato da costruire), la plusvalenza, ai sensi dell'art. 67 del TUIR, diviene imponibile al momento del verificarsi dell'effetto traslativo, vale a dire quando, attraverso un formale atto di trasferimento o meglio, di ricognizione di avvenuto trasferimento (con conseguente trascrizione e voltura catastale), l'originario proprietario del terreno diviene “erga omnes” ma soprattutto verso il fisco, il proprietario (anche dal punto di vista formale), delle porzioni immobiliari ricevute in corrispettivo. |