Conflitto di interessi solo se il socio persegue interessi extrasociali, in danno alla società

La Redazione
24 Agosto 2018

In tema di deliberazioni assembleari, il conflitto di interessi, ex art. 2479-ter, comma 2, c.c., non rappresenta ex se una condizione in grado di inficiare la votazione, ma ai fini dell'invalidità occorre anche che la delibera possa arrecare un danno, anche potenziale, alla società.

In tema di deliberazioni assembleari, il conflitto di interessi, ex art. 2479-ter, comma 2, c.c., non rappresenta ex se una condizione in grado di inficiare la votazione, ma ai fini dell'invalidità occorre anche che la delibera possa arrecare un danno, anche potenziale, alla società.

L'annullamento della delibera ex art. 2479-ter c.c. richiede, oltre all'esistenza di un conflitto di interessi, due distinte condizioni: la decisività del voto espresso dal socio avente interessi in conflitto con quelli sociali, e la dannosità, almeno potenziale, della delibera medesima per la società; è, invece, irrilevante, ai fini dell'annullamento, che la delibera consenta al socio di conseguire un interesse personale, se nel contempo non risulti pregiudicato l'interesse sociale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.