Rimborso delle ritenute versate, le Entrate forniscono chiarimenti

La Redazione
01 Ottobre 2018

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 9 pubblicata lo scorso 19 settembre, ha fornito la risposta al quesito: "Chi può chiedere il rimborso delle ritenute versate nel corso delle procedure di pignoramento presso terzi, se la controversia si è estinta per effetto di una transazione?"

Chi può chiedere il rimborso delle ritenute versate nel corso delle procedure di pignoramento presso terzi, se la controversia si è estinta per effetto di una transazione?

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 9 pubblicata lo scorso 19 settembre, ha fornito la risposta al quesito.

Il caso esaminava la vicenda già passata al vaglio dei giudici di primo grado, nella quale era stata riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un soggetto e una società, con condanna di quest'ultima al versamento dei contributi e delle retribuzioni. La sentenza era stata impugnata ma intanto erano disposti alcuni pignoramenti presso terzi. La società e il lavoratore, infine, mettevano fine alla controversia con una transazione generale novativa.

Secondo la risposta fornita dal Fisco, il soggetto che può chiedere il rimborso è quello pignorato: «nel caso di specie, si è dell'avviso che il soggetto legittimato ad avanzare richiesta di rimborso – che sarà oggetto dell'attività istruttoria da parte dell'Ufficio competente, al fine di individuare sia l'an che il quantum dell'importo spettante – è il soggetto pignorato».

Infatti, l'esborso delle somme era rimasto a carico del soggetto pignorato, in considerazione della circostanza che, nel caso in esame, le ritenute erano state operate su degli importi corrisposti dai terzi pignorati, che poi, nel corso del medesimo anno di percezione erano stati restituiti (in parte) allo stesso soggetto pignorato. Conseguentemente, secondo le Entrate, in tale misura non possono avere assunto natura reddituale rilevante in capo alla società datrice di lavoro.

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