Non è abusiva l'operazione di scissione parziale proporzionale
04 Ottobre 2018
L'operazione di scissione parziale proporzionale non costituisce un'operazione abusiva ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito. Lo hanno spiegato le Entrate con la Risposta n. 21 pubblicata ieri sul sito istituzionale dell'Agenzia.
Nell'interpello, due società Alfa e Beta intendevano effettuare un'operazione di scissione parziale proporzionale. Alla base del progetto di riorganizzazione vi era innanzitutto l'intenzione di unire gli asset in insiemi omogenei all'interno del medesimo soggetto giuridico. Premettevano le società istanti: «Sotto il profilo contabile e fiscale, l'operazione di cui sopra avverrà in totale continuità dei valori contabili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo delle società scissa e beneficiaria». Tuttavia, le due società chiedevano in ogni caso alle Entrate un parere in ordine all'eventuale abusività dell'operazione rappresentata, pur osservando che, a loro parere, non vi fossero gli estremi per sostenere tale tesi.
Le Entrate hanno confermato la tesi delle due società. «Si ritiene – hanno osservato – che l'operazione di scissione parziale proporzionale prospettata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell'ordinamento tributario. La scissione in esame appare, infatti, operazione fisiologica nell'ambito della riorganizzazione prefigurata in istanza, volta a separare l'attività industriale e commerciale da quella immobiliare, al fine di sviluppare al meglio le due attività e diversificare i rischi».
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