Ammessa in condominio la realizzazione dell'isola ecologica nel giardino di proprietà esclusiva pur se confinante con altro edificio
08 Ottobre 2018
Il condominio Alfa chiamava il giudizio il condominio Beta innanzi il Tribunale di Torino. Secondo l'attore, il condominio convenuto aveva realizzato nel giardino comune posto tra i due edifici condominiali, in maniera illegittima, due aree ecologiche per il posizionamento dei cassonetti dei rifiuti, smantellando una porzione del prato originariamente esistente. Pertanto, l'attore aveva chiesto al giudice la condanna del convenuto al ripristino dello status quo ante, nonché il risarcimento del danno. In primo grado, il giudice adito, ritenendo che il giardino fosse di proprietà comune tra i due condominii, accoglieva solo la domanda di ripristino e che, in ogni caso, la creazione delle aree ecologiche rappresentava un atto eccedente i limiti di cui all'art.1102 c.c. Nel giudizio di appello, secondo la Corte territoriale, invece, il giardino esistente tra i due edifici non era di proprietà comune, ma piuttosto composto da due porzioni, ciascuna delle quali di proprietà esclusiva di uno dei due condominii. Quindi la pronuncia veniva riformata. Nel successivo giudizio di legittimità, la Corte di cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento della corte territoriale in quanto, a seguito dell'esame della documentazione, era emerso che i regolamenti dei rispettivi condominii facevano entrambi riferimento -nella descrizione delle parti comuni- al confine rappresentato dall' "asse giardino privato", con ciò facendo intendere l'esistenza di due porzioni autonome e distinte del giardino, ancorché non recintate fisicamente. Inoltre, secondo la cassazione, l'interpretazione proposta dalla Corte territoriale era corretta in quanto la comproprietà sui beni comuni tra i condomini non può subire disposizioni o limitazioni per effetto di dichiarazioni non riferibili con certezza a tutti i comproprietari. Per i suesposti motivi, è stato rigettato il ricorso del condominio Alfa. |