Codice Civile art. 2296 - Pubblicazione (1).Pubblicazione (1). [I]. L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata [2703] dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico [2699], deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori [2626], presso l'ufficio del registro delle imprese [2188 ss.; 99 ss. att.] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale [2297]. [II]. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. [III]. Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio [2626 2]. (1) V. l'articolo unico l. 13 marzo 1980, n. 73, come sostituito dall'art. 6 d.lg. 29 dicembre 1992, n. 516. InquadramentoL'ufficio del registro delle imprese è stato istituito dall'art. 8 della l. 29 dicembre 1993 n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il regolamento di attuazione è stato emanato con d.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581. In argomento v. anche il d.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558 (Campobasso, 326; Ferri, 381). Si veda il commento specifico sul registro delle imprese, nella parte II del presente Codice. Per le società di persone di forma commerciale, l’iscrizione nel registro delle imprese rappresenta un onere, in quanto è proprio da questo adempimento che la legge fa derivare diversi benefici, primo fra tutti l’applicazione di un regime di autonomia patrimoniale rafforzato. Ai sensi dell’art. 2296 c.c. l’atto costitutivo della società in nome collettivo, con sottoscrizione autenticate dei contraenti o una copia autentica di esso, se è stato redatto per atto pubblico, deve, entro trenta giorni dalla sua stipulazione, essere iscritto nel registro delle imprese, a cura degli amministratori o del notaio rogante, qualora l’atto rivesta la forma dell’atto pubblico. Si ritiene, peraltro, che l’atto scritto sia “surrogabile” mediante un provvedimento giudiziale di accertamento dell’esistenza della società (Tassinari, 458 ss.). Le formalità richieste dall’art. 2296 c.c. per la redazione dell’atto costitutivo sono da ricondursi al novero delle c.d. forme ad regularitatem, essendo prescritte esclusivamente ai fini della regolarità del procedimento amministrativo di iscrizione nel registro delle imprese. Il mancato rispetto delle formalità di cui all’art. 2296 c.c. non inficia, infatti, la validità del contratto, ma ne impedisce l’iscrizione, con la conseguenza che la società sarà qualificata come irregolare e, come tale, sottoposta al regime giuridico sancito dall’art. 2297 c.c. e, con riferimento alla società in accomandita semplice, anche dall’art. 2317 c.c. (Appio, 2049). La disciplina della pubblicità legale di cui all’art. 2296 c.c., stante il disposto dell’art. 2315 c.c., si applica anche alla società in accomandita semplice Finalità dell'obbligo del deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle impreseIl termine previsto dall'art. 2296 c.c. è diretto ad ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese e a rendere pubblica la costituzione della società. Invero, è pacifico in giurisprudenza, che il contratto costitutivo di una società di persone che non abbia ad oggetto beni immobili può essere concluso anche verbalmente, essendo il documento scritto richiesto solo in funzione dell'eventuale iscrizione della società nel registro delle imprese (Cass. I n. 3275/1996). Al contrario quello previsto dall'art. 2298 c.c. (15 giorni) per il deposito della firma dell'amministratore ha lo scopo di consentire agli interessati di prendere visione della firma di colui che può impegnare la società; pertanto non vi è contrasto tra le due norme (Cass. pen. III, 3421/1965, in Giust. pen. 1965, II, 463). Controllo dell'ufficio del registro delle impreseSecondo la nuova disciplina dettata dal citato art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 680 (v. retro n. 1) l'ufficio del registro delle imprese è istituito presso la camera di commercio ed è retto da un conservatore nominato dalla giunta della camera nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della medesima. L'attività del conservatore si svolge sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Fino all'entrata in vigore della nuova normativa (che è differita alla entrata in vigore del regolamento di attuazione) ha continuato ad applicarsi la disciplina previgente, in base alla quale il cancelliere del tribunale, prima di procedere all'iscrizione di un atto nell'apposito registro (nella specie, trattavasi di atto costitutivo di società in accomandita semplice), doveva accertare non solo l'autenticità delle sottoscrizioni, ma anche il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Nel procedere a tale accertamento, il cancelliere, pur essendogli precluso l'esame della validità intrinseca dell'atto costitutivo, doveva quindi accertare se il tipo di società, risultante dall'atto, rientrasse o no tra quelli, per i quali sussiste l'obbligo dell'iscrizione (App. Milano 24 settembre 1970, in Foro it. 1970, I, 2564; nello stesso senso: App. Torino 30 settembre 1970, in Vita not. 1970, 641; Trib. Foggia 20 novembre 1982, in Soc. 1983, 769; Trib. Roma 20 dicembre 1988, ivi 1989, 604). Si è così ritenuto: - che rientra nei poteri dell'ufficio del registro rifiutare l'iscrizione: a) dell'atto costitutivo di una società in accomandita semplice che abbia come socia accomandante una società di capitali (App. Milano 24 settembre 1970, cit.); b) degli atti sostanzialmente illegali perché contrari al buon costume o all'ordine pubblico internazionale e interno, intesi e come principî fondamentali dell'ordinamento giuridico e come insieme delle norme comunque inderogabili dalla volontà privata (nella specie è stata ordinata, d'ufficio, la cancellazione dell'iscrizione della dichiarazione di recesso da una società stipulata a tempo determinato, per il fatto che il recesso non era assistito da giusta causa) (Trib. Rimini 11 novembre 1983, in Soc. 1984, 197); - che lo stesso ufficio può ordinare la cancellazione dal registro delle imprese di una società che abbia un oggetto sociale illegittimo (nel caso specifico per contrasto con la l. 23 novembre 1939, n. 1815: Trib. Trento 16 agosto 1988, in Soc. 1988, 1187). I gravamiIn ordine ai gravami si è deciso che: - avverso il decreto del giudice del registro delle imprese che ha rifiutato l'iscrizione dell'atto costitutivo di una società di persone non può essere proposto reclamo alla corte d'appello (App. Milano 17 novembre 1969, in Foro it. 1970, I, 1805); - il decreto del tribunale di rigetto del ricorso contro il provvedimento del giudice del registro delle imprese, che ha confermato il rifiuto del cancelliere di iscrivere nel registro di cancelleria l'atto costitutivo di una società di persone, è reclamabile alla corte d'appello (App. Milano 14 luglio 1970, in Foro it. 1970, I, 2180); - il tribunale in sede di reclamo contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione da parte del giudice del registro può disporre di ufficio la cancellazione delle iscrizioni avvenute illegittimamente (Trib. Viterbo 10 dicembre 1969, in Riv. not. 1970, 810). BibliografiaAppio, La pubblicità legale, in Trattato delle società a cura di Donativi, Torino, 2022, 2045 ss.; G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Tassinari, sub art. 2296, in Commentario del codice civile, diretto da Gabrielli, a cura di Santosuosso, Torino, 2014.
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