Codice Civile art. 2314 - Ragione sociale.

Lorenzo Delli Priscoli
Francesca Rinaldi

Ragione sociale.

[I]. La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2292 [2564, 2567].

[II]. L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali [2320].

Inquadramento

L'inserimento del nome di (almeno) uno dei soci accomandatari nella ragione sociale risponde all'esigenza di rendere facilmente individuabile il socio responsabile delle obbligazioni della società e non ha, di per sé, alcuna funzione distintiva o identificativa dell'impresa sociale. Si comprende, pertanto, perché si sia affermato che l'errata indicazione, nella ragione sociale, del nome del socio accomandatario precedentemente deceduto non determina la nullità dell'atto di citazione, ma una mera irregolarità, a meno che dal raffronto di tutti gli elementi desumibili dal suo contesto non risulti impossibile l'identificazione dell'ente destinatario della vocatio in ius, persistendo un'assoluta incertezza o un insuperabile dubbio in ordine all'individuazione del soggetto che il ricorrente intende convocare in giudizio (Cass. I, n. 29864/2008).

Non può essere inserito il nome di un socio accomandante, in modo tale da evitare che chi entra in contatto con la società possa, anche erroneamente, fare affidamento sulla responsabilità personale di tale socio (Campobasso, 429).

Secondo un orientamento, la mancata indicazione del tipo societario implicherebbe la qualificazione della società come in nome collettivo con conseguente esclusione della limitazione di responsabilità in capo ai soci accomandanti (Di Sabato, 122). Altri invece, partendo dal presupposto che l'indicazione del nome di un socio accomandatario e del tipo sociale siano elementi essenziali della ragione sociale della accomandita e che la formale presenza di tali elementi rientri nel controllo operato dall'ufficio del registro delle imprese, ritengono che l'ufficio del registro potrebbe per tale ragione rifiutare l'iscrizione della società, con conseguente applicabilità dell'art. 2317 sulla società irregolare. Tuttavia, è certo che la mancata indicazione del tipo sociale non incida sulla validità e l'efficacia del contratto sociale in quanto tale (Ferri, 520).

Modifica della ragione sociale

La modifica della ragione sociale di una società in accomandita semplice per effetto della sostituzione dell'unico socio accomandatario comporta una modifica dell'atto costitutivo che non determina il mutamento della società in un soggetto giuridico diverso (Cass. I, n. 20558/2008; Trib. Massa 9 aprile 2015 n. 380; così pure Cass. II, n. 18409/2014; Cass. sez. trib., n. 15183/2009).

Confondibilità della ragione sociale

Discende dai principî (art. 2564 c.c.) che, pur essendo la società in accomandita semplice libera nella scelta del nominativo del socio accomandatario da inserire nella ragione sociale, questa tuttavia, ove risulti a cagione del cognome dell'accomandatario in essa inserito uguale o simile a quella anteriormente usata da altra società, e possa quindi con quella confondersi per l'oggetto dell'impresa e per il luogo del relativo esercizio, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (Cass. I, n. 719/1973).

Nello stesso senso è la sentenza Trib. Milano 8 novembre 1973 (in Foro it. 1974, I, 2518) con la quale si è statuito che la società in accomandita semplice, che abbia composto la ragione sociale associando al nome patronimico dell'unico socio accomandatario parole di uso generale descrittive della produzione dell'azienda gestita, è tenuta a modificare la ragione stessa con idonei elementi differenziatori, ove l'identità del patronimico con quello contenuto in altra preesistente denominazione sociale e l'assenza anche in quest'ultima di elementi caratterizzanti nelle parole associate al patronimico determinino la confondibilità dei segni distintivi a nulla rilevando in contrario la diversità della forma societaria e della sede nonché la circostanza che il patronimico sia nella ragione sociale preceduto dalla sigla del prenome.

Sempre in argomento si è altresí precisato che l'obbligatorietà dell'inserimento del nome patronimico civile nelle ragioni sociali delle società di persone non ha, sia di fatto che nella ratio delle norme che la prescrivono, alcuna funzione distintiva ovvero identificativa della impresa gestita, avendo detto inserimento come unico scopo quello di rendere ai terzi facilmente individuabile la persona giuridicamente responsabile per le obbligazioni assunte dalla società; di modo che, in tale contesto un uso meramente identificativo di tale espressione configura violazione degli artt. 2564 e 2598 in presenza di preesistenti ragioni sociali recanti come elemento caratterizzante identico patronimico (Pret. Bologna 22 novembre 1991, in Giur. it. 1992, I, 606).

Legittimati a dolersi della irregolarità di una ragione sociale sono non solo i soci ed i terzi in rapporti negoziali con la società, ma anche quei terzi che, assumendosi titolari esclusivi della stessa o di simile ditta, vogliano far risultare la priorità dell'uso, che può derivare proprio dalla declaratoria di illegittimità (Cass. I, n. 3127/1955, in Dir. fall. 1955, II, 624).

Inclusione del nome degli accomandanti

Le norme di cui all'art. 2314, cpv., e 2320 c.c., che sanzionano, nei casi ivi espressi, la responsabilità illimitata dei soci accomandanti, sono ispirate alla stessa ratio legis: e cioè alla tutela dell'affidamento da parte dei terzi (Trib. Pistoia 30 agosto 1957, Dir. fall. 1957, II, 724).

Nello stesso senso, in dottrina, Campobasso, 431, il quale pone tuttavia in evidenza che l'accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata «per tutte le obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi creditore sociale», anche se, in concreto, non ha fatto affidamento sulla sua responsabilità perché era a conoscenza della sua qualità di accomandante (nello stesso senso Ferri, 524).

Si ritiene pertanto che l'accomandante, nella ipotesi considerata, sia assoggettabile a fallimento (Cass. I, n. 2094/1958, in Foro it. 1958, I, 1087), anche se non acquista lo status di socio accomandatario (Campobasso, 432).

La disposizione del comma 2 dell'art. 2314 c.c. postula che il nome dell'accomandante (da intendersi, ai sensi dell'art. 6, come comprensivo del prenome e cognome), sia compreso nella ragione sociale e cioè sia esplicitamente enunciato (App. Firenze 1 settembre 1961, in Giur. tosc. 1961, 603) e presuppone, naturalmente, che l'inserimento del nome dell'accomandante nella ragione sociale sia riconducibile alla sua volontà (Trib. Pistoia 30 agosto 1957, cit.);

Analogamente Campobasso, 432, il quale pone però a carico dell'accomandante l'onere di provare che l'inserimento è avvenuto contro la sua volontà o a sua insaputa

Sempre in argomento si è deciso che l'inserimento del solo cognome dell'accomandante nella ragione sociale non dà luogo a responsabilità illimitata ex art. 2314 da parte dell'accomandante stesso (Trib. Velletri 24 giugno 1992, in Riv. dir. comm. 1992, II, 495). Il socio accomandante il cui nome sia inserito nella ragione sociale assume la responsabilità illimitata nei confronti dei terzi, ai quali non può essere opposto il patto statutario di limitazione di responsabilità, il quale rileva, semmai, solo nei rapporti interni tra i soci, con l'attribuzione all'accomandante di un diritto di rivalsa verso l'accomandatario (Trib. Treviso 7 ottobre 1999, in Dir. fall., 2000, II, 376).

In ogni caso deve reputarsi pacifico in giurisprudenza che, al fine di valutare se l'inserimento del nominativo del socio accomandante nella ragione sociale sia idoneo a determinare gli effetti previsti dall'art. 2314, comma 2, c.c., rendendolo illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società, il giudice di merito deve limitarsi a valutare il contenuto oggettivo della ragione sociale, verificando che l'accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società, dovendo restare estranea a tale valutazione ogni considerazione relativa ad elementi estrinseci all'aspetto formale della ragione sociale come, ad esempio, il comportamento dell'accomandante (Cass. I, n.30882/2018).

Inclusione del nome di un terzo

Il terzo che abbia consentito l'inclusione del proprio nominativo nella ragione sociale di una società in accomandita semplice non diventa illimitatamente responsabile e non è quindi assoggettabile a fallimento in base all'art. 147, l. fall. (Trib. Milano 28 maggio 1974, Giur. comm. 1974, II, 685).

Nello stesso senso, in dottrina, Jaeger, Denozza, Appunti di diritto commerciale, I, Milano 1994, 209; G. Ferri, 524.

Insegna e marchio

A differenza della ditta, l'insegna e il marchio possono essere anche di fantasia (App. Venezia 16 marzo 1957, in Giust. civ. Rep. 1957, v. Ditta e insegna n. 22).

Bibliografia

G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2011; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Jaeger, Denozza, Appunti di diritto commerciale, I, Milano, 1994.

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