Codice Civile art. 2317 - Mancata registrazione.

Lorenzo Delli Priscoli
Francesca Rinaldi

Mancata registrazione.

[I]. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese [99-101 att.], ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 2297.

[II]. Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali [2320].

Inquadramento

Nella società in accomandita irregolare, al contrario della società di fatto che risulta da facta concludentia, il contratto sociale è contenuto in una scrittura che non è stata iscritta nel registro delle imprese (Trib. Biella 19 aprile 1983, in Dir. fall. 1984, II, 221). Essa non è assimilabile ad una società semplice, la cui disciplina è richiamata solo per quanto attiene i rapporti con i terzi (Cass. I, n. 1439/1948).

 Quanto alla configurabilità di una società in accomandita irregolare di fatto una dottrina ritiene che la qualificazione di una tipologia societaria come società in accomandita semplice impone che vi sia una pattuizione espressa da parte dei soci e che, pertanto, vada esclusa la nascita di una s.a.s. per fatti concludenti (Spada, 443). Altra impostazione interpretativa, invece, ritiene che anche per la società in accomandita semplice non occorrerebbe un contratto scritto, in quanto ciò che rileva è che l’esistenza delle due diverse categorie dei soci, accomandante ed accomandatario, sia portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e che essa risulti dalla ragione sociale (Cottino-Sarale-Weigmann, 229 ss.).

Forma

Nella società in accomandita irregolare, al contrario della società di fatto che risulta da facta concludentia, il contratto sociale è contenuto in una scrittura che non è stata iscritta nel registro delle imprese (Trib. Biella 19 aprile 1983, in Dir. fall. 1984, II, 221). Essa non è assimilabile ad una società semplice, la cui disciplina è richiamata solo per quanto attiene i rapporti con i terzi (Cass. I, n. 1439/1948).

Società in accomandita irregolare

In ragione del combinato disposto degli artt. 2317 e 2297 c.c., in caso di mancata iscrizione nel registro delle imprese della società in accomandita semplice, si applica la disciplina prevista per la società in nome collettivo irregolare.

Come precisato in dottrina, il richiamo alla disposizione in tema di società in nome collettivo non iscritta riguarda, tuttavia, solo la posizione dei soci accomandatari - in considerazione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sugli stessi incombente - i quali, da un lato, potranno essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali, salvo che non dimostrino che vi sono beni della società su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi e, dall’altro, potranno essere aggrediti da un creditore personale ai sensi dell’art. 2270, comma 2, c.c.. Invero, con riferimento al profilo della responsabilità illimitata dei soci, l’art. 2317 chiama in causa anche il socio accomandante, nella parte in cui, pur confermando la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, fissa come condizione che non «abbia partecipato alle operazioni sociali» (Appio, 2063; Greco, Le società nel sistema legislativo italiano, Torino 1959, 135; Campobasso, 447; Ferri, 564).

Con riferimento all’ambito applicativo del secondo comma dell’art. 2317 c.c. la dottrina ha chiarito, poi, che la sanzione della responsabilità illimitata per il socio accomandante operi a fronte del compimento di qualsivoglia attività di gestione, ovvero, in presenza degli atti con i quali  l’amministratore partecipi alla gestione dell’impresa sociale (Fraulini, 1777 ss.). Con la precisazione, tuttavia, che non incorre in responsabilità illimitata l’accomandante che abbia approvato il bilancio, esercitato il controllo o sia stato destinatario di utili, trattandosi di atti che esulano dall’attività di gestione in senso proprio.

Detta impostazione interpretativa è condivisa anche dalla Suprema Corte la quale ha avuto modo di affermare che la mancata iscrizione della società nel registro delle imprese non fa venir meno la limitazione della responsabilità dell’accomandante nei confronti dei terzi che ha luogo in virtù dello stesso contratto (disapplicandosi la norma contenuta nell’art. 2704 relativamente alla certezza della data per l’opponibilità della scrittura privata ai terzi), senza che operi l’art. 2297, secondo il quale la limitazione della responsabilità deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (Cass. I, n. 2041/1988).

Trattazione di singoli affari

Il mancato richiamo, da parte della disposizione in epigrafe, dell'art. 2320, comma 1 (il quale prevede che l'accomandante possa trattare o concludere singoli affari in nome della società in forza di procura speciale, senza perdere il beneficio della limitazione di responsabilità) induce a ritenere che, in caso d'accomandita irregolare, egli perda invece tale beneficio anche se ha agito in forza di procura speciale (App. Torino 14 settembre 1985, in Foro it. 1986, I, 2901).

Nello stesso senso, in dottrina, Grippo, 215; Campobasso, 448; Ferri, 565.

In dottrina, si è osservato che, in una s.a.s. irregolare, il socio accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata anche nel caso in cui tratti o concluda affari in nome della società in forza di procura speciale, se non finanche nel caso in cui conceda pareri o autorizzazioni su determinate operazioni nei casi previsti dal contratto sociale, mentre rimarrebbe ferma la sola possibilità di prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori (la terza sfera di attività endo-societaria consentita in via generale dall’art. 2320 c.c.), in quanto intrinsecamente estranea (o quanto meno a condizione che, per le sue caratteristiche, rimanga del tutto estranea) a una qualche forma di “partecipazione” all’amministrazione. La ratio di tale rigido assetto normativo potrebbe presumibilmente cogliersi nel fatto che, mancando per i terzi la possibilità di verificare attraverso la consultazione del registro delle imprese se abbiano a che fare con un socio accomandante o con un socio accomandatario, il legislatore avrebbe inteso restringere anche i margini entro i quali l’accomandante è normalmente abilitato a muoversi  (Donativi, 1845).

Bibliografia

Appio, La pubblicità legale, in Trattato delle società a cura di Donativi, Utet, 2022, Vol. I, 2045 ss.; G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; Cottino-Sarale-Weigmann, Società di persone e consorzi, in Tratt. dir. comm., diretto da Cottino, III, Padova, 2004; Donativi, Autonomia patrimoniale, in Trattato delle società diretto da Donativi, Utet, 2022, Tomo, 1842 ss.; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Fraulini, La società in accomandita semplice irregolare, in Tratt. soc. pers., diretto da Preite, a cura di Preite-Busi, vol. II, Milano, 2015, 1777 s. Greco, Le società nel sistema legislativo italiano, Torino, 1959; Grippo, in Aa.Vv., Diritto commerciale, Bologna, 1993; Spada, La tipicità delle società, Padova, 1974.

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