Codice Civile art. 2321 - Utili percepiti in buona fede.

Lorenzo Delli Priscoli
Francesca Rinaldi

Utili percepiti in buona fede.

[I]. I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

Inquadramento

A dispetto della sua natura personale, la società in accomandita semplice mutua dai principî dettati per le società di capitali la disciplina della valutazione e redazione del bilancio d'esercizio, per espressa opzione legislativa (artt. 23202321 c.c.); in virtù del duplice rimando operato dagli artt. 2315 e 2293 c.c.torna, invece, nell'alveo delle società personali quanto a percezione degli utili, che sono distribuibili ai soci come conseguenza della sola approvazione del rendiconto, appannaggio dei soli soci accomandatari (Cass. n. 25864/2014).

Il diritto di percepire gli utili da parte degli accomandanti deriva dall'approvazione del rendiconto, secondo la disposizione, applicabile alla s.a.s., di cui all'art. 2262 c.c. Nella società in accomandita semplice, come nelle altre società di persone e a differenza di quanto è stabilito per le società di capitali, il diritto agli utili sorge a seguito della mera approvazione del rendiconto o del bilancio: ha stabilito infatti la Cassazione che il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società (Cass. I, n. 28806/2013).

L'art. 2321, integrando la disciplina delle società semplici, stabilisce che gli accomandanti non sono tenuti a restituire gli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato (Campobasso, 589; Ferri, 642).

Conseguentemente, in mancanza di specifica clausola abilitante dell'atto costitutivo la maggioranza dei soci può deliberare la non distribuzione degli utili già accertati (Campobasso, 589; Ferri, 642) e, a maggior ragione siffatto potere non spetta ai soci accomandatari (Trib. Lecco 29 maggio 1990, cit.).

Prescrizione

Il diritto all'utile di esercizio (la cui esistenza deve essere accertata sulla base delle scritture contabili, in quanto esistenti e non contestate, e non già per mezzo della determinazione della capacità produttiva dell'impresa) si prescrive nel termine di cinque anni (Trib. Milano 9 aprile 1984, Società 1984, 1146).

Utili riscossi in buona fede

La buona fede non giova agli accomandanti se sia dipesa da colpa grave (Trib. Napoli 18 luglio 1961, Dir. e giur. 1962, 472).

Secondo la dottrina la norma trova il suo fondamento nella estraneità degli accomandanti alla gestione della società e non può essere applicata ai soci accomandatari non amministratori (Ferri, 642; Graziani, 363).

Bibliografia

G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario