Codice Civile art. 2304 - Responsabilità dei soci.InquadramentoA differenza di quanto previsto per la società semplice (v. art. 2268 c.c.), e per la collettiva «irregolare» (v. art. 2297 c.c.), rispetto alla società in nome collettivo la previa escussione del patrimonio sociale da parte del creditore procedente non forma solo oggetto di eccezione del socio convenuto, ma rappresenta una vera e propria condizione dell'azione da promuoversi dal creditore della società nei confronti del singolo socio (Cass. I, n. 2464/1975; Trib. Pavia 26 giugno 1993, in Soc. 1993, 1380). Hanno ritenuto le Sezioni unite che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6/2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Sempre le Sezioni unite hanno affermato che l'atto con cui il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi costitutivo di garanzia per un'obbligazione altrui, ma per un'obbligazione propria (Cass.S.U., n. 3022/2015). Aveva coerentemente deciso la Cassazione che il beneficio d'escussione disciplinato dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, consentendo al creditore di procedere coattivamente a carico del socio a condizione di aver infruttuosamente agito sui beni sociali, sicché non osta all'emissione e alla notifica al socio stesso, quale coobbligato solidale nella società, di una cartella di pagamento, configurandosi quest'ultima non come atto esecutivo, ma conclusivo di un iter strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all'esercizio dell'azione forzata (Cass. I, n. 49/2014). Nello stesso senso, in dottrina, Marcheselli, 549. Nella stessa prospettiva, si è affermato che il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci della società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione e la conseguente applicabilità dell'art. 1310, per cui l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di un socio ha effetto anche nei confronti della società (Cass. I, n. 22093/2013). La Cassazione ha inoltre ritenuto valida la fidejussione prestata dal socio illimitatamente responsabile in favore della società di persone che, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; ne consegue che la predetta garanzia rientra tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936, non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento – alla stregua di garanzia ulteriore – in capo al creditore sociale ed essendo lo stesso beneficium excussionis, di cui all'art. 2304, posto a tutela dei soci ma disponibile, senza alterazioni del tipo legale di società (Cass. I, n. 4528/2014). Secondo la Cassazione, il socio che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli artt. 2291 e 1299, di rivalersi pro quota nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio di escussione disciplinato dall'art. 2304 (operante solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali, ed avente peraltro efficacia limitatamente alla fase esecutiva), né rilevando, a tal fine, l'avvenuta liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che l'art. 2312, secondo comma, consente anche in siffatte ipotesi ai creditori sociali insoddisfatti di far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, le cui reciproche posizioni continuano, pertanto, ad essere legate dal vincolo di solidarietà passiva (Cass. I, n. 4380/2013). Ritiene la Cassazione che l'opposizione del socio di società di persone illimitatamente responsabile avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, con la quale si fa valere la mancata osservanza dell'art. 2304, si configura come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo (Cass. I, n. 23749/2011). Si è pure deciso che l'esito negativo del pignoramento presso terzi dei diritti di una società in nome collettivo è inidoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, e non giustifica l'esecuzione nei confronti del socio che gode del beneficiumexcussionis ex art. 2304 (Cass. I, n. 5136/2011). La responsabilità illimitata del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale. Pertanto, l'atto con cui il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi costitutivo di garanzia per un'obbligazione altrui, ma per un'obbligazione propria (Cass.S.U., n. 3022/2015). Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, desumibile dall'art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell'azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest'ultima, avendo così l'ordinamento inteso favorire ed agevolare l'attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento (Cass. III, n. 21066/2016). Un giudice di merito ha stabilito che la preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 perché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione, almeno parziale, del credito (Trib. Reggio Emilia 10 settembre 2014). Nello stesso senso, in dottrina, G. Ferri, 387; Graziani,, 149. Detto beneficio opera esclusivamente in sede esecutiva e comporta che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, prima di iniziare l'azione esecutiva verso la società (Cass. I, n. 15700/2002) o per provocarne l'adempimento diretto, con rinunzia al beneficio di cui all'art. 2304 c.c., ovvero per garantirsi il titolo ai fini dell'iscrizione ipotecaria e della esecuzione contro il socio in caso di inadempimento della società (Cass. I, n. 8011/1992). Con specifico riferimento ad un caso in cui il creditore aveva promosso nei confronti della società e dei soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo un'azione per ottenere l'accertamento di un proprio credito verso la società e i soci avevano eccepito in sede di legittimità la mancata previa escussione del patrimonio sociale la Cassazione ha statuito che: dovendo escludersi che il beneficio così configurato attenga alla legittimazione ad agire, prima ancora di decidere della fondatezza della questione proposta deve rilevarsene la tardività per non essere stata dedotta nel giudizio di merito, come sarebbe stato necessario per trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. I, n. 5106/1987, in Soc. 1987, 1140). Il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad esempio, l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c. In tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro la società (Cass. I, 7139/2018). I debiti assunti da una società di persone non possono essere considerati debiti personali dei suoi soci illimitatamente responsabili, essendo riconducibili esclusivamente alla società, nei confronti dei quali i soci illimitatamente responsabili assumono piuttosto la posizione e il trattamento di garanti ex lege, come è dimostrato dalla possibilità che i soci prestino fideiussione per le obbligazioni della società ai sensi dell'art. 1936 c.c. (Cass. I, 6650/2018). Crediti erarialiLa Cassazione ha puntualizzato che il regime della responsabilità illimitata e solidale dei soci comporta che questi ultimi ben possono ricevere la notificazione del solo avviso di mora senza che debba preliminarmente notificarsi loro l'avviso di accertamento sul quale si fonda la pretesa erariale, osservando che tali soggetti, ancorché privi della qualità di obbligati, restano sottoposti all'esazione dei tributi secondo il disposto dell'art. 2304 c.c. (Cass. I, n. 10584/2007). In materia tributaria la cartella esattoriale non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto, sicché è inapplicabile l'art. 2304 c.c. che disciplina il beneficiumexcussionis relativamente alla sola fase esecutiva (Cass. V, n. 15966/2016). La preventiva escussione del patrimonio socialeLa Cassazione ha in più di un'occasione chiarito che la preventiva «escussione» del patrimonio sociale richiesta dalla norma in esame non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito (Cass. I, n. 4606/1983, in Giur. comm. 1984, II, 580). Non diverso è l'orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Pavia 26 giugno 1993, cit.; Trib. Napoli 23 maggio 1983, Dir. giur. 1984, 689; Trib. Parma 15 novembre 1972, in Temi 1973, 49, che ha ritenuto superflua la preventiva escussione del patrimonio sociale in un caso in cui la società aveva dichiarato al creditore la propria impotenza patrimoniale). Nello stesso senso la prevalente dottrina: G. Ferri, 387; Galgano, 368; Di Sabato, 185; Menarini, 423. Il socio chiamato a rispondere delle obbligazioni sociali in qualità di fideiussore non è ammesso a fruire del beneficium excussionis, ex art. 2304 c.c. senza che ciò pregiudichi il principio della par condicio creditorum ovvero sia in contrasto con norme inderogabili (Cass. I, n. 26012/2007). Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (Cass. I, n. 1040/2009). Nello stesso senso Cottino, 639. Rivalsa del singolo socioIl socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale ed illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può rivalersi nei confronti della società in forza della surrogazione al creditore soddisfatto prevista dall'art. 1203 n. 3, oppure nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso ai sensi dell'art. 1299 (Cass. I, n. 5947/1978), la quale ha aggiunto che, in questa seconda ipotesi, il consocio non può opporre lo stato di liquidazione della società, trattandosi di situazione del tutto estranea al vincolo di solidarietà fra i soci come conseguenza della loro corresponsabilità con la società per i debiti sociali. A sua volta il tribunale di Pavia ha statuito che l'ex socio, il quale abbia pagato per intero un debito sociale, ma che, pur in precedenza uscito dalla società, non dimostri che quel debito è sorto successivamente allo scioglimento del rapporto sociale, se certamente può divenire titolare di un'azione di rivalsa nei confronti della società stessa ex art. 1203, n. 3, c.c. e parimenti di un diritto di regresso pro quota nei riguardi degli altri soci, a norma dell'art. 1299 detto codice, non è invece legittimato a far valere una pretesa fondata sul disposto dell'art. 2033 del richiamato codice (Trib. Pavia 23 giugno 1992, in Soc. 1993, 72). Sentenze pronunciate nei confronti della societàLa sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato (Cass. I, n. 613/2003; nonché Cass. sez. lav., n. 30441/2017; Cass. I, n. 1040/2009; Cass. III, n. 19946/2004; nel senso, invece, che la sentenza pronunciata nei confronti della società non ha efficacia di giudicato e non costituisce titolo esecutivo contro il socio: Cass. I, n. 13183/1999). BibliografiaBalena, Sentenza contro società di persone ed effetti per il socio, in Giusto processo civ. 2009, 35; G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; Cottino, Due recenti pronunce in tema di scioglimento del vincolo sociale e liquidazione della quota: con qualche annotazione a margine, in Giur. it. 2009, 639; Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2011; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Galgano, Le società in genere, le società di persone, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2015; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1963; Menarini, Sul beneficio di escussione a favore del socio (artt. 2304 e 2315 c.c.), in Giur. comm. 1984 II, 423; Marcheselli, Beneficio di preventiva escussione della società di persone, debiti tributari e diritto di difesa del socio, in Corr. trib. 2014, 549; Tota, Sull'efficacia contro il socio illimitatamente responsabile della condanna emessa nei confronti della società, in Riv. dir. proc. 2005, 1098. Bussole di inquadramento |