Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 101 - Libri e registri obbligatori

Marco Rossetti

Libri e registri obbligatori

 

1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica [e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi], ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 31.

2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

a) i contratti emessi;

b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924 secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177;

c) i contratti scaduti;

d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile;

e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;

f) i sinistri denunciati;

g) i sinistri pagati;

h) i reclami ricevuti.

3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

a) i contratti emessi;

b) i sinistri denunciati;

c) i sinistri pagati;

d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;

e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;

f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;

g) i reclami ricevuti.

4. L'IVASS adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile2.

5. L'IVASS individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attività delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile34.

 

[4] Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma , vedi il Provvedimento 14 ottobre 2008, n. 27.

Inquadramento

Il bilancio dell'impresa assicurativa, oltre ad assolvere le funzioni tipiche di tale atto (informazione dei soci, dei creditori sociali, del mercato) assolve una funzione ulteriore: consentire all'organo di vigilanza il controllo sulla corretta, sana e prudente gestione dell'impresa, sia in rapporto all'andamento dei sinistri (e quindi con riferimento alla gestione tecnica) che in rapporto all'andamento del mercato finanziario (cioè con riferimento alla gestione patrimoniale).

Per questo motivo il bilancio delle imprese assicuratrici è disciplinato non solo dalle regole generali dettate dal codice civile (le quali, anzi, hanno una valenza residuale: si applicano solo là dove la disciplina di settore nulla disponga), ma anche da norme (comunitarie, nazionali e regolamentari) ad hoc, dettate al fine di agevolare l'attività dell'organo di vigilanza.

A livello comunitario il testo fondamentale è costituito dalla Direttiva n. 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991 (più volte modificata, nel 2003 e nel 2006), relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

A livello nazionale il bilancio delle imprese assicuratrici, ad onta della conclamata «semplificazione» che il codice delle assicurazioni avrebbe dovuto attuare, è attualmente disciplinato da norme sparse in vari testi normativi, e segnatamente:

– dagli artt. 88 e ss. cod. ass.;

– dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173, emanato in attuazione della già ricordata Direttiva n. 91/674/CEE (abrogato solo in parte dal codice delle assicurazioni);

– dal codice civile, in quanto non derogato dalle norme che precedono;

– dal d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, relativo all'adozione dei principî contabili internazionali [art. 2, comma 1, lettera d)].

Per le holdings, ulteriori disposizioni in tema di bilancio sono dettate:

– dal d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, relativo al bilancio consolidato per i gruppi di società;

– dal d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142, relativo alla vigilanza sulle imprese costituenti un conglomerato finanziario.

Le norme di legge sopra indicate sono integrate da una copiosa serie di regolamenti amministrativi e circolari interpretative dell'Ivass, tra cui si segnalano in particolare:

– il regolamento Ivass 12 luglio 2012, n. 43, concernente i criteri di valutazione degli elementi dell'attivo costituiti da titoli di debito emessi o garantiti da stati membri dell'UE;

– il regolamento Ivass 4 aprile 2008, n. 22, (in seguito modificato), relativo agli schemi per la redazione del bilancio;

– il regolamento Ivass 13 luglio 2007, n. 7 (in seguito pià volte modificato, da ultimo col Regolamento IVASS n. 121/22), relativo agli schemi di bilancio per le imprese tenute all'adozione dei principî contabili internazionali;

– la sezione «D» della Circolare 21 gennaio 1999 n. 360-D (le altre sezioni sono state abrogata dai regolamenti Ivass n. 16/2008 e n. 22/2008), contenente disposizioni in materia di investimenti e riserve tecniche allorché il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati.

La disciplina risultante dal blocco normativo testé indicato si applica alle società assicuratrici aventi sede in Italia; quelle aventi sede in altri Paesi della Unione Europea, ma stabilite in Italia o attive in regime di libera prestazione di servizi, sono soggette alle norme sul bilancio vigenti negli stati di appartenenza, secondo il principio dell'home country control (art. 88 cod. ass.).

Restano esclusi dall'applicazione delle norme sul bilancio di cui agli artt. 88 e ss. cod. ass., altresì:

a ) gli enti pubblici;

b ) gli enti (pubblici o privati) che gestiscono forme di previdenza obbligatorie;

c ) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni «minori» in caso di morte;

d ) le associazioni agrarie di mutua assicurazione;

e ) le società di mutuo soccorso;

f ) la SACE s.p.a., per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato.

Approvazione ed impugnazione

Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (che cade il 31 dicembre di ogni anno), salvo il diverso termine previsto nello statuto, che comunque non può eccedere i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364 c.c., richiamato dall'art. 92 cod. ass.). Tale termine può essere prorogato al 30 giugno in presenza di particolari esigenze, ovvero quando l'impresa sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante, od ancora nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato, e sempre che il differimento sia previsto dallo statuto (art. 92, comma 2, cod. ass.).

Il bilancio e gli allegati, entro trenta giorni dall'approvazione, devono essere depositati o spediti all'ufficio del registro delle imprese (art. 2435 c.c., richiamato dall'art. 93, comma 1, cod. ass.).

La deliberazione di approvazione del bilancio, oltre che dai soci secondo le disposizioni generali del codice civile, può essere impugnata anche dall'Ivass, nel caso di violazione delle norme che ne disciplinano la redazione, entro il termine di sei mesi dall'iscrizione della delibera di approvazione nel registro delle imprese (art. 102, comma 4, cod. ass.).

La violazione delle norme sulla formazione del bilancio, da parte delle imprese assicuratrici che vi sono soggette, è punita con la sanzione amministrativa da 30.000 euro al 10% del fatturato, salva ovviamente l'eventuale sussistenza di fatti reato (art. 310, comma 1, lett.a, cod. ass.).

I criteri di redazione del bilancio

Le imprese assicuratrici – come tutte le altre società commerciali – dal punto di vista della redazione del bilancio si dividono in due grandi categorie:

- quelle che devono redigerlo secondo i principî contabili internazionali;

- quelle che devono redigerlo secondo i criteri contabili «ordinari»: vale a dire quelli dettati dal codice civile e dalla legislazione di settore.

Il bilancio va redatto in base ai principî contabili internazionali dalle imprese di assicurazione che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato. Tutte le altre redigono il bilancio secondo i criteri ordinari (art. 91 cod. ass.).

Le regole di redazione del bilancio secondo i criteri ordinari sono contenute nel codice civile, nel codice delle assicurazioni e nel d.lgs. n. 173/1997, cit.

L'art. 89 cod. ass. stabilisce che per quanto non previsto dal codice stesso il bilancio delle imprese assicuratrici resta disciplinato dal codice civile. Il codice delle assicurazioni non detta tuttavia alcun principio generale in tema di bilancio: pertanto il bilancio d'esercizio delle imprese assicuratrici non tenute all'applicazione dei principî contabili internazionali è soggetto ai principî fondamentali che presiedono alla redazione del bilancio di tutte le società commerciali, dettati dagli artt. 2423 e 2423-bis c.c., in tutti i casi in cui la legislazione di settore non disponga diversamente.

Come il bilancio di qualsiasi società di capitali, anche quello delle società assicuratrici (e delle mutue assicuratrici) che non adottano i principî contabili internazionali si compone di tre atti distinti:

- lo stato patrimoniale;

- il conto economico;

- la nota integrativa.

A questi vanno poi aggiunti alcuni allegati, previsti dalla legge o da regolamenti dell'autorità di vigilanza.

Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa devono essere redatti secondo schemi ben precisi, la cui compilazione è demandata dal codice delle assicurazioni ad un regolamento dell'Ivass (art. 90 cod. ass.); a tale delega l'Ivass ha dato attuazione col regolamento Ivass 4 aprile 2008 n. 22.

Lo stato patrimoniale è il documento contabile nel quale viene esposta la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio sociale. Esso costituisce la “rappresentazione della situazione economica e finanziaria della società“, ed è unico anche per le imprese che esercitano congiuntamente il ramo vita e quello danni, le quali in passato erano tenute a redigere due stati patrimoniali distinti.

Lo stato patrimoniale deve essere redatto secondo lo schema allegato sub 1 al regolamento Ivass n. 22/2008, concepito in base al criterio della «struttura a sezioni divise».

Tale schema prevede la divisione dello stato patrimoniale nelle due sezioni «Attivo» e «Passivo»; all'interno di tali sezioni, le varie poste attive e passive sono divise in macroclassi, quindi in classi, voci e sottovoci. Le macroclassi sono indicate con lettere maiuscole, le classi con numeri romani, le voci con numeri arabi, le sottovoci con lettere minuscole.

Il conto economico rappresenta il prospetto contabile dei ricavi ottenuti e dei costi sopportati dall'impresa nel periodo di esercizio. Esso, al contrario dello stato patrimoniale, esprime il risultato economico dell'esercizio e non del patrimonio, ossia l'utile, il pareggio o la perdita realizzata, attraverso l'individuazione dei costi ed oneri sostenuti, i ricavi ed i proventi e la loro differenza.

Nei bilanci delle imprese di assicurazione il conto economico si compone di due «conti tecnici» (uno per il ramo vita, l'altro per il ramo danni) e da un «conto non tecnico» (art. 44 d. lgs. n. 173/1997).

I conti tecnici dànno il quadro dell'attività economica svolta e dei risultati conseguiti in ciascuno dei rami esercitati dall'impresa. Il conto non tecnico invece raccoglie le informazioni relative alla gestione patrimoniale e finanziaria.

Questo sistema presenta indubbi vantaggi, ma anche qualche controindicazione.

La distinzione tra conto non tecnico e conti tecnici dovrebbe consentire, in astratto, di esporre in modo separato i risultati della gestione patrimoniale-finanziaria (contenuti nel conto non tecnico), e quelli della gestione assicurativa (contenuti nei conti tecnici). Ciò, a sua volta, dovrebbe consentire una immediata individuazione dell'andamento e delle scelte strategiche dell'impresa, e valutare se essa abbia conseguito migliori risultati, ed abbia profuso maggiori risorse, nell'attività tecnico-assicurativa in senso stretto, piuttosto che nell'attività di investimento finanziario.

Tuttavia questo obiettivo è in parte offuscato, per un verso, dalla previsione che i risultati di gestione finanziaria delle imprese attive nel ramo vita siano inclusi nel conto tecnico di ramo; per altro verso dalla possibilità per l'impresa attiva nel ramo danni di trasferire, a determinate condizioni, quote di utili derivanti da attività finanziaria dal conto non tecnico a quello tecnico di ramo (art. 55 d.lgs. n. 173/1997, cit.: così De Pascalis, Il bilancio dell'impresa di assicurazione, in Manuale di gestione assicurativa, a cura di Vincenzini, Padova, 2003, 90-91).

Il conto economico deve essere redatto secondo la struttura c.d. scalare (in passato, invece, era adottata la struttura c.d. a sezioni contrapposte). Questa particolare struttura consente al lettore di conoscere non solo il risultato finale della gestione, ma anche i risultati intermedi (cioè i totali parziali, come ad esempio il risultato della gestione tecnica dei singoli rami, oppure il risultato di operazioni straordinarie), e quindi soddisfa in modo più esauriente rispetto al passato il principio di chiarezza del bilancio.

Poiché stato patrimoniale e conto economico sono redatti in base a prospetti sintetici, il legislatore ha previsto che essi debbano essere corredati da una nota integrativa, la cui funzione è illustrare in modo analitico gli altri due documenti che compongono il bilancio, e fornire le eventuali informazioni integrative richieste dal rispetto dei principî di verità e chiarezza. Questo è il motivo per il quale la nota integrativa non può essere utilizzata per emendare errori od inesattezze presenti nello stato patrimoniale o nel conto economico, perché il principio di verità va riferito non solo al bilancio nel suo complesso, ma anche ai singoli atti che lo compongono.

La nota integrativa è stata introdotta, quale componente essenziale del bilancio, dall'art. 10 d.lgs. 9 aprile 1991 n. 127, che sostituì l'art. 2427 c.c. Essa è tuttora prevista dal nuovo testo dell'art. 2427 c.c. (come novellato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). Per le imprese di assicurazione, il contenuto della nota integrativa è attualmente disciplinato, in virtù della delega contenuta nell'art. 90 cod. ass., dal regolamento Ivass 22/2008.

Il contenuto della nota integrativa è indirettamente definito da molte altre norme del codice delle assicurazioni e del d.lgs. 173/97, le quali prevedono ulteriori informazioni da fornire obbligatoriamente nella nota in questione [cfr. artt. 92, comma 4; 96, comma 5; 97, comma 3, cod. ass.; artt. 2,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28,29,31,38,42,48,49,50,55 d.lgs. n. 173/1997; art. 15 ed Allegato 2 reg. Ivass 22/2008].

Il bilancio delle imprese assicuratrici deve essere accompagnato da diversi allegati, ed in particolare:

a) il rendiconto finanziario, ovvero un documento redatto dagli amministratori ed illustrativo dell'andamento e del contenuto dei flussi finanziari dell'impresa (attività di autofinanziamento o finanziamento esterno, disponibilità liquide, correlazioni tra finanziamenti ed investimenti, ecc.). Il rendiconto finanziario è redatto in forma libera, cioè senza la necessità di adottare schemi imposti, e serve a valutare la capacità dell'impresa di generare disponibilità liquide (art. 4, comma 1, regolamento Ivass 22/2008);

b) la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel suo complesso (art. 94 cod. ass.);

c) la relazione di una società di revisione, iscritta nell'albo speciale previsto dal d.lgs. 58/1998, tra i cui amministratori deve figurare almeno un attuario (artt. 102 e ss. cod. ass.);

d) le sole imprese che esercitano il ramo assistenza debbono altresì allegare al bilancio una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti (art. 93, comma 4, cod. ass.);

e) le cc.dd. «informazioni di vigilanza» prescritte dall'Ivass (art. 6 reg. Ivass 22/2008).

Al fine di facilitare la lettura incrociata del bilancio e delle scritture contabili, l'Ivass ha altresì imposto alle imprese assicuratrici l'obbligo di adottare il «Piano dei conti» (art. 14 reg. Ivass 22/2008).

Il piano dei conti è una sorta di «mappa» del bilancio, il cui fine primario è quello di conseguire l'immediata e completa rispondenza dei valori iscritti nelle singole voci del bilancio di esercizio con i saldi di chiusura dei corrispondenti conti della contabilità generale». A tal fine, nel piano dei conti ad ogni «conto» (vale a dire ad ogni tipo di movimento delle scritture contabili) è associato il medesimo codice numerico che contraddistingue quel «conto» nella contabilità generale.

La valutazione delle voci che compongono lo stato patrimoniale del bilancio delle imprese assicuratrici è disciplinata dagli artt. 15 e ss. d.lgs. n. 173/1997, cit.

Tali norme contengono prescrizioni generali e prescrizioni di dettaglio.

Tra le prime va ricordata la fondamentale distinzione tra «attivi ad utilizzo durevole» ed «attivi ad utilizzo non durevole», con la quale si è abbandonata la vecchia distinzione (comune a tutte le altre società di capitali) tra «attivo immobilizzato» e «attivo circolante».

Attivi ad utilizzo durevole sono quelli destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l'andamento economico e finanziario dell'impresa. Si presumono tali gli investimenti di cui alle macroclassi B (attivi immateriali), C.I (terreni e fabbricati) e C.II (investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate) dello stato patrimoniale (art. 15 d.lgs. n. 173/1997).

Sul piano dei criteri di valutazione, tuttavia, agli attivi ad utilizzo durevole ed a quelli ad utilizzo non durevole è riservato un trattamento analogo: gli uni e gli altri vanno iscritti nello stato patrimoniale al costo di acquisto o di produzione, salvo che questo sia superiore al valore di realizzazione (fair value) desumibile dall'andamento del mercato, nel qual caso va indicato quest'ultimo (art. 16, commi 3 e 6, d.lgs. n. 173/1997).

I principî contabili internazionali

Le imprese «quotate» (cioè che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea) e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato hanno l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio adottando i principî contabili internazionali (art. 91 cod. ass.; art. 4 d.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38);

a) analogo obbligo sussiste per le imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato (art. 3 d.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38);

b) tutte le altre imprese di assicurazione (e quindi non quotate e non tenute alla presentazione del consolidato; ovvero non quotate, anche se tenute alla presentazione del consolidato) redigono il bilancio d'esercizio secondo i principî generali del codice civile, del codice delle assicurazioni e del d.lgs. n. 173/1997 (art. 91 cod. ass.).

I principî contabili internazionali sono regole tecniche contabili per la redazione del bilancio di una società commerciale. Ogni «principio» è costituito da un corpus di regole omogeneo ed articolato, e fino al 2001 era contraddistinto dall'acronimo IAS (International Accounting Standards) seguito da un numero; a partire dal 2001 ogni principio contabile internazionale è contraddistinto dall'acronimo IFRS (International Financial Reporting Standards), anche in questo caso seguito da un numero.

Il contenuto del principî è integrato dalle relative interpretazioni, denominate sino al 2000 SIC (ovvero Standing Interpretations Committee), ed a partire dal 2001 ribattezzate IFRIC, ovvero International Financial Reporting Interpretations Commitee.

Gli IFRS e gli IFRIC vengono elaborati continuativamente dallo International Accounting Standards Board (IASB).

L'International Accounting Standards Board (IASB) è un ente privato con sede a Londra, sorto nel giugno 1973 per iniziativa delle associazioni di esperti contabili di vari paesi (Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, Olanda, Gran Bretagna, U.S.A.).

Lo IASB, a sua volta, è organo indipendente di una fondazione privata con sede nello stato del Delaware (U.S.A.), la International Accounting Standard Committee Foundation (IASC Foundation), il cui scopo statutario è quello di sviluppare, nel pubblico interesse, principî contabili chiari e comprensibili, capaci di rendere comparabili i bilanci redatti in base ad essi.

La IASC Foundation è composta da 22 membri (trustees), scelti per cooptazione in rappresentanza delle varie aree geografiche del mondo (sei dal Nordamerica, sei dall'Europa, sei dall'Asia e dall'Oceania, quattro dalle restanti aree del mondo).

L'adozione dei principî contabili internazionali nella redazione dei bilanci delle società per azioni costituisce il frutto di un processo di armonizzazione avviato dalle istituzioni comunitarie, finalizzato a consentire maggiore trasparenza e migliore «confrontabilità» tra i bilanci delle imprese residenti nei vari Stati membri.

L'idea che sta alla base di questo processo di armonizzazione è che i bilanci delle società commerciali debbano essere uno strumento finalizzato non solo alla salvaguardia degli interessi dei soci e dei creditori sociali, ma anche degli investitori. Le scelte di questi ultimi non sarebbero infatti correttamente ponderate, ove non potessero conoscere con la massima esattezza possibile la situazione patrimoniale e finanziaria della società commerciale dalla cui gestione dipende la redditività e la sicurezza dello strumento finanziario immessi sul mercato.

A tal fine, il legislatore comunitario ha ritenuto necessario non solo che tutti i bilanci delle società aventi sede nell'Unione europea fossero redatti secondo regole omogenee, ma anche che tali regole fossero idonee a fornire una immagine della società il più possibile conforme alla realtà effettiva, piuttosto che ad astratti criteri formali (c.d. principio della prevalenza della sostanza sulla forma): ad esempio, sostituendo nei limiti del possibile il criterio del «valore equo» (o «valore corrente», o «fair value») a quello del «costo storico» nella valutazione delle poste di bilancio.

Tale processo prese l'avvio dal consiglio Europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le cui indicazioni vennero raccolte nel regolamento 19 luglio 2002 n. 1606/2002, del Parlamento e del Consiglio [Fortunato, I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e “governante” nel modello europeo), in Giur. comm. 2010, 5].

Il regolamento appena ricordato ha previsto che gradualmente, a partire dall'esercizio iniziato il 1° gennaio 2005, i bilanci delle società commerciali fossero redatti secondo i principî contabili internazionali (IAS/IFRS).

Il recepimento dei principî IFRS da parte del diritto comunitario non è automatico, ma può scaturire soltanto da una decisione in tal senso della Commissione delle Comunità Europee, adottata con la speciale procedura prevista dagli artt. 5 e 7 della Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 1999/468/CE.

In origine i primi principî contabili internazionali vennero adottati col Regolamento (CE) n. 1725/2003, poi più volte modificato. Successivamente, però, ulteriori principî contabili vennero approvati con gli stessi regolamenti con i quali si modificava il Reg. n. 1725/2003, il che aveva reso intricata la ricostruzione della disciplina comunitaria in materia.

Per ovviare a tale inconveniente tutti gli IAS/IFRS sono stati raccolti in un testo organico, approvato col Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, anch'esso peraltro più volte successivamente modificato. Due sono gli IFRS che riguardano direttamente la redazione dei bilanci delle imprese assicurative: l'IFRS 9 (concernente i criteri di appostazione in bilancio dei contratti misti a contenuto assicurativo-finanziario) e l'IFRS 17, modificato da ultimo col Regolamento UE n. 1491 del 2022 (concernente i criteri di appostazione in bilancio dei contratti assicurativi).

Le regole dettate dagli IAS/IFRS, rese cogenti dai Regolamenti comunitari che li hanno recepiti, prevalgono sulle norme di diritto interno in caso di contrasto con queste ultime. Gli IAS/IFRS sono dunque regole ad applicazione necessaria. La sola eccezione a tale regola è prevista per l'ipotesi in cui l'applicazione dei principî contabili internazionali, per effetto di circostanze peculiari, renderebbe il bilancio non conforme ai criteri di verità e correttezza. In tal caso è consentito non tenere conto della regola IAS/IFRS, ma gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 38/2005, cit.).

Quanto alla struttura, il bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS differisce da quello redatto secondo le norme del codice civile sia per le parti che lo compongono, sia per la struttura. Gli IAS/IFRS non prevedono infatti schemi fissi per la redazione dei documenti che compongono il bilancio (al contrario del codice civile), ma dettano solo i principî generali cui gli amministratori si dovranno attenere nella redazione. Si può quindi affermare che il bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS è teleologicamente orientato: vale a dire che non rileva come gli amministratori abbiano deciso di schematizzare le singoli voci dello stato patrimoniale e del conto economico, ma rileva unicamente che il bilancio sia vero, corretto, attendibile.

Il principio della libertà degli schemi dei bilanci IAS/IFRS subisce tuttavia una deroga proprio in materia assicurativa, con riferimento al bilancio consolidato. Tale bilancio deve infatti essere compilato secondo gli schemi stabiliti dall'Ivass, allegati al regolamento Ivass 13 luglio 2007, n. 7.

Le diversità più rilevanti tra il bilancio «tradizionale» e quello redatto secondi i principî IAS/IFRS risiedono tuttavia nei criteri di valutazione. Le principali differenze sono così riassumibili:

-) il bilancio tradizionale privilegia il metodo c.d. del costo storico, mentre i principî IAS/IFRS privilegiano il metodo del valore corrente o equo (fair value). Numerose sono le poste di bilancio che secondo gli IAS/IFRS devono essere valutate al fair value: le attività finanziale detenute a scopo di negoziazione e disponibili per la vendita (IAS-39), le partecipazioni in imprese controllate e collegate (IAS-27 e IAS-28), gli investimenti immobiliari (IAS-40), i beni agricoli (IAS-41), le immobilizzazioni materiali per le quali la società opta per la valutazione al valore rivalutato (IAS-16);

-) il bilancio IAS/IFRS esalta il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: vale a dire che nel valutare se un elemento soddisfa la definizione di attività, passività o patrimonio netto data dagli IAS/IFRS, va considerata la sostanza economica sottostante la singola voce o l'operazione rappresentata, e non semplicemente la sua forma legale.

Il bilancio consolidato

Una particolare disciplina in materia di bilancio è prevista per i gruppi di società, le cui capogruppo hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato(artt. 95 e ss. cod. ass.; artt. 19 e ss. regolamento Ivass n. 13 luglio 2007, n. 7).

Il bilancio consolidato, al pari del bilancio ordinario, si compone anch'esso di tre documenti; lo stato patrimoniale consolidato, il conto economico consolidato (o «complessivo») e la nota integrativa. Esso è destinato a rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un gruppo di società unitariamente considerate, ed ha la funzione di fornire una informazione chiara e vera dell'andamento del gruppo, superando lo schermo fittizio rappresentato dalla personalità giuridica delle singole società che lo compongono.

L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sorge in due casi: sia quando esistano fenomeni di partecipazione azionaria che determinano il «controllo» in senso tecnico di una impresa su un'altra; sia quando più imprese sono soggette ad una direzione unitaria, in virtù – ad esempio – di particolari legami tra gli amministratori.

Per l'esattezza, l'obbligo di redazione sorge quando:

a) una impresa assicuratrice avente sede in Italia controlla una o più società, anche non assicuratrici; in questo caso, il bilancio deve essere redatto secondo i principî contabili internazionali (art. 95, comma 1, cod. ass.);

b) una società di partecipazione assicurativa o finanziaria mista avente sede in Italia controlla una impresa assicuratrice, ovunque costituita (art. 95, comma 2 e comma 2-bis, cod. ass.);

c) due o più imprese assicuratrici (aventi sede in Italia) o di partecipazione assicurativa (aventi sede ovunque), senza legami partecipativi, operino secondo una direzione unitaria;

d) gli organi di amministrazione di due o più imprese assicuratrici (aventi sede in Italia) o di partecipazione assicurativa (aventi sede ovunque), senza legami partecipativi, siano composti in maggioranza dalle medesime persone [per le ipotesi c) e d) si veda l'art. 96 cod. ass.].

Il bilancio consolidato deve essere materialmente predisposto, approvato e depositato dagli amministratori dall'impresa controllante ovvero, nei casi di direzione unitaria, dall'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo (art. 96, comma 3, cod. ass. e art. 29 d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127; cfr. in precedenza l'abrogato art. 60 d.lgs. n. 173/1997).

A questa regola si fa eccezione in alcuni casi, come ad esempio allorché l'impresa controllante sia a sua volta controllata da altra impresa, soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 97 cod. ass.). Altre ipotesi possono essere individuate dall'Ivass con proprio regolamento (art. 191, comma 1, lettera g), cod. ass.; si vedano al riguardo gli artt. 21 e ss. reg. Ivass 13 luglio 2007 n. 7).

I criteri di redazione del bilancio consolidato sono dettati innanzitutto dagli artt. 31 e ss. del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, tuttora in vigore: tuttavia la regola secondo cui i criteri di valutazione adottati per il bilancio consolidato devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato (art. 35 d.lgs. n. 173/1997) è superata dall'obbligo, per i gruppi di imprese assicuratrici tenuti alla redazione del bilancio consolidato, di adottare i principî contabili internazionali.

Anche in tema di bilancio consolidato il codice delle assicurazioni ha delegato all'Ivass il potere di determinare gli schemi del bilancio consolidato (art. 191, comma 1, lettera h, cod. ass.); a tale delega l'Ivass ha dato attuazione col regolamento 13 luglio 2007, n. 7.

Le scritture contabili

Le scritture contabili delle imprese assicuratrici sono disciplinate dall'art. 101 cod. ass., il quale prescrive l'adozione e la tenuta, oltre dei libri e scritture obbligatori stabiliti dal codice civile e dalle leggi speciali, anche di alcuni libri e registri ulteriori.

Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo vita, in particolare, debbono tenere registri su cui annotare:

a) i contratti emessi;

b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo comma, c.c. del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177 cod. ass.;

c) i contratti scaduti;

d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, c.c.;

e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;

f) i sinistri denunciati;

g) i sinistri pagati;

h) i reclami ricevuti.

Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, hanno l'obbligo di tenere registri su cui annotare:

a) i contratti emessi;

b) i sinistri denunciati;

c) i sinistri pagati;

d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;

e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;

f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;

g) i reclami ricevuti.

Le modalità con cui tali registri debbono essere tenuti sono state stabilite dall'Ivass (in attuazione della delega di cui all'art. 101, comma 4, cod. ass.) col regolamento Ivass 14 ottobre 2008, n. 27. Tra le previsioni di tale regolamento merita di essere ricordata quella secondo cui l'annotazione nei registri deve avvenire entro 60 giorni dalla data delle operazioni cui si riferiscono (art. 4, comma 2, reg. n. 27/2008), e quella che consente all'impresa assicuratrice di raggruppare due o più registri, a condizione che sia sempre possibile l'esatta e completa rilevazione dei contenuti del registro (art. 4, comma 5, reg. n. 27/2008).

Questi registri possono essere formati da supporti informatici, purché rispondano alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2421 c.c.

La violazione delle relative norme è punita con la sanzione amministrativa da 30.000 euro al 10% del fatturato (art. 310, comma 1, lett. a, cod. ass.).

Bibliografia

Agliata, L'informazione di bilancio delle imprese di assicurazione nella sua evoluzione, Torino, 2007; Avegno, Le imprese di assicurazione, Milano, 2004; Bellucci, le imprese di assicurazione. Profili gestionali, organizzativi e contabili, Torino, 2004; Cagnasso, Cottino e Irrera, L'assicurazione - L'impresa e il contratto, Padova, 2011; Cappiello, Il nuovo bilancio delle imprese di assicurazione, Milano 2020; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, I, Milano, 1952; Donati e Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2015; Hazan e Taurini (a cura di), Assicurazioni private, Milano, 2015; Lucianetti, Studi e ricerche sul bilancio delle imprese di assicurazione, Torino, 2009; Marchionni, L'impresa assicurativa. Fabbrica, finanza e ruolo sociale, Milano, 2006; Ossola ed al. (a cura di), Il bilancio delle assicurazioni secondo i principî contabili nazionali, Milano, 2012; Prosperetti e Colavolpe (a cura di), Le assicurazioni, Milano, 2012; Rossetti, Il diritto delle assicurazioni - vol. I, L'impresa, Padova, 2011; Selleri, La terza dimensione del bilancio d'esercizio dell'impresa di assicurazione e del bilancio consolidato del gruppo assicurativo nel quadro del progetto Iasb sui principi contabili per il settore assicurativo e del progetto Solvency II, in Dir. econ. ass. 2006, 429.

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