Il termine per le contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio
10 Ottobre 2018
Massima
I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio possono: a)- integrare eccezioni di nullità relative al suo procedimento, per cui sono soggette al termine di preclusione di cui all'art. 157 c.p.c., dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito; b)- costituire argomentazioni difensive sebbene non di carattere tecnico giuridico, per cui possono essere svolte anche nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove. Il caso
Accertata con sentenza passata in giudicato la responsabilità dei medici ospedalieri per non aver correttamente datato la gravidanza e conseguentemente per non essersi accorti di un ritardo nell'accrescimento del feto, i genitori del minore nato con gravi danni cerebrali adivano il tribunale per vedere dichiarata la responsabilità della ASL in cui era avvenuto il parto. Accolta solo parzialmente la domanda in primo grado, i genitori del minore interponevano appello avverso la sentenza, il quale si concludeva con il riconoscimento del diritto all'integrale risarcimento del danno:i giudici di secondo grado, basandosi sull'espletata consulenza medica d'ufficio, avevano concluso che la carenza di ossigeno del bambino avrebbe dovuto portare i sanitari a praticare immediatamente un taglio cesareo e che, non avendo questi ultimi provveduto in tal senso, doveva ritenersi che il danno cerebrale del bambino anche “se originato da ignota condizione primitiva” era stato aggravato dagli errori dei medici. Avverso detta sentenza, la ASL proponeva ricorso per cassazione, in particolare osservando che la Corte d'appello non aveva preso in considerazione, in quanto ritenute tardive, le contestazioni alla consulenza tecnica effettuate in sede di comparsa conclusionale, pronunciandone d'ufficio la decadenza; stando alla difesa del ricorrente, la Corte territoriale era incorsa in due errori: in primo luogo, non avrebbe potuto dichiarare d'ufficio la decadenza, a causa del disposto dell'art. 2969 c.c., che pone un espresso divieto in tal senso; in secondo luogo, la declaratoria dell'intervenuta decadenza aveva impedito alla Corte di appello di esaminare le contestazioni alla consulenza tecnica, integrando in tal modo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
La questione
La questione sottoposta all'attenzione del Supremo Collegio, dunque, riguarda la determinazione del termine per l'effettuazione delle censure alla consulenza tecnica d'ufficio, se cioè dette contestazioni debbano essere proposte nella “prima istanza o difesa successiva al suo deposito” o se possano essere sollevate anche successivamente, in sede di comparsa conclusionale. Le soluzioni giuridiche
La Corte di cassazione dichiara inammissibile e comunque infondato il motivo di ricorso proposto osservando che le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, per cui sono sottoposte al termine preclusivo di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c.. Prosegue poi affermando che, sebbene in linea astratta possa ritenersi condivisibile l'orientamento seguito da parte della giurisprudenza di legittimità secondo cui i rilievi delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, costituiscono argomentazioni difensive, le quali possono essere svolte nella comparsa conclusionale sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti o nuove prove, riguardo al concreto caso di specie, avendo il giudice di appello ritenuto le contestazioni dedotte in sede di comparsa conclusionale come introducenti in giudizio questioni altre e diverse rispetto quelle già costituenti oggetto di giudizio, le aveva qualificate come nuove, per cui, legittimamente, il giudice del merito aveva dichiarato la parte decaduta dal diritto di farle valere in sede di comparsa conclusionale. Osservazioni
Sull'ammissibilità delle osservazioni critiche alla CTU svolte dalla parte nella comparsa conclusionale si riscontrano due distinti orientamenti. Un orientamento minoritario e, per vero, invalso sotto il vigore della disciplina antecedente alla riforma del 1990, consente alla parte di svolgere anche con la comparsa conclusionale nuove ragioni di dissenso e di contestazione avverso le valutazioni e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, trattandosi di nuovi argomenti su fatti già acquisiti alla causa, che non ampliano l'ambito oggettivo della controversia (Cass. civ., 22 giugno 2006, n. 14457; Cass. civ., 10 marzo 2000, n. 2809; Cass. civ., 21 maggio 1977 n. 1666). Stando all'indirizzo maggioritario, invece, deve escludersi che sia possibile in sede di comparsa conclusionale sollevare osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio «perchè in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale» (Cass. civ., 26 novembre 1998, n. 11999; Cass. civ., 1 luglio 2002, n. 9517; Cass. civ., 9 settembre 2013, n. 20636). La tesi è stata ripresa con l'argomento che «le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c., dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito» (Cass. civ., 25 febbraio 2014, n. 4448; Cass. civ., 6 settembre 2006, n. 19128). Dunque, con tale principio si esclude che il giudice debba e possa prendere in considerazione le critiche alla relazione del CTU laddove esse siano contenute per la prima volta nella comparsa conclusionale, essendo questa destinata unicamente ad esporre ed illustrare le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le conclusioni già precisate. Svolta questa ricognizione dei principali orientamenti giurisprudenziali, occorre ricordare il principio consolidato secondo cui la consulenza di parte costituisce una mera allegazione difensiva di natura tecnica, alla stregua degli atti della parte medesima, la cui allegazione al procedimento è regolata dalle norme che li disciplinano, non valendo la natura tecnica del documento ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, le contestazioni sollevate alla medesima dalle parti possono riguardare il procedimento, oppure il contenuto di essa. Se le prime integrano eccezioni di nullità e si inquadrano nell'ambito di applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., onde la relativa eccezione va sollevata nella prima difesa, le seconde costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico-giuridico, le quali non soggiacciono a detto rigoroso termine di decadenza. Pertanto, se, nel procedimento volto all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, le parti abbiano rispettato il termine fissato dal giudice per il deposito della consulenza tecnica di parte, la quale costituisce lo strumento per contestare e formulare osservazioni all'elaborato peritale d'ufficio, scatta l'obbligo per il CTU di rispondere ad esse e per il giudice di tenerne conto nella sua decisione. Viceversa, laddove la CTP non sia depositata entro il termine assegnato dal giudice, di contro non sussistono detti connessi obblighi, ma ciò non vuol dire che quelle argomentazioni tecniche siano ormai precluse nel processo, potendosi nei successivi atti di parte introdursi gli argomenti sviluppati da un tecnico di parte, sempre che dette osservazioni non comportino l'allegazione di fatti costitutivi, modificativi od estintivi nuovi o di nuove prove e sempre che sia rispettato il principio del contraddittorio e, dunque, la facoltà per la controparte di replicare a quelle osservazioni in un proprio atto, successivo a quello in cui sono state fatte valere le contestazioni e critiche alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Appare perciò condivisibile l'impostazione seguita dalla decisione in commento che, se in linea generale ammette la possibilità di introdurre contestazioni e osservazioni tecniche alla relazione peritale d'ufficio, esclude detta possibilità nel caso di specie, consistendo quelle specifiche contestazioni nell'allegazione di fatti nuovi, come tali preclusi in quella fase processuale.
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