Pronta la prima bozza del decreto collegato alla manovra 2019
10 Ottobre 2018
È in circolo la primissima bozza del decreto collegato alla manovra 2019, quello che, per intenderci, conterrà le misure fiscali di maggior peso, dalla pace fiscale alla rottamazione-ter, passando per la flat tax. Ecco nel dettaglio cosa prevedono le disposizioni sulla pace fiscale o, meglio, com'è chiamata dalla bozza sulla “Definizione agevolata delle controversie tributarie”.
Requisiti La bozza del decreto collegato consente di chiudere le liti fiscali aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, che rispondono a tre requisiti:
Domanda L'istanza, esente da imposta di bollo, deve essere presentata entro il 16 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma in forma distinta. Entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento del dovuto o della prima rata. Anche i versamenti vanno effettuati in forma distinta per ciascuna controversia autonoma, ove per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Soggetti e pagamento del dovuto La domanda per accedere alla pace fiscale può essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Cifra che sarà ridotta se, alla presentazione della domanda, l'Agenzia delle Entrate risulta soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio. In tale ipotesi, le controversie possono essere definite con il pagamento:
Rate Le somme dovute possono essere versate in cinque rate trimestrali (tre rate nel 2019 e due nel 2020). È esclusa la compensazione e non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2 mila euro. Il termine per il pagamento delle somme o della prima rata, come anticipato, scade il 16 maggio 2019. Sulle rate successive alla prima, da versare entro l'ultimo giorno del trimestre di scadenza, si applicano gli interessi legali calcolati dal 17 maggio 2019 alla data del versamento. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Liti escluse Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
Incassi e stime La relazione tecnica della bozza del decreto stima un incasso di 625 milioni, dal quale vanno detratte IRAP e addizionali all'IRPEF spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente dell'8%. Secondo le previsioni, le entrate erariali prevedibili ammontano quindi a 575 milioni, che si possono arrotondare per difetto a 500 milioni di euro. Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti: tre rate da corrispondere nel 2019 e due nel 2020. Nel dettaglio, viene stimato che nel 2019 saranno effettuati versamenti in misura pari a 300 milioni di euro (60% del gettito complessivo stimabile); la restante parte (40% del gettito complessivo stimabile), in misura pari a 200 milioni, si può ritenere che sarà versata nel 2020. Potrebbe interessarti |