Tributario

Pronta la prima bozza del decreto collegato alla manovra 2019

La Redazione
10 Ottobre 2018

È in circolo la primissima bozza del decreto collegato alla manovra 2019, quello che, per intenderci, conterrà le misure fiscali di maggior peso, dalla pace fiscale alla rottamazione-ter, passando per la flat tax. Ecco nel dettaglio cosa prevedono le disposizioni sulla pace fiscale o, meglio, com'è chiamata dalla bozza sulla “Definizione agevolata delle controversie tributarie”.

È in circolo la primissima bozza del decreto collegato alla manovra 2019, quello che, per intenderci, conterrà le misure fiscali di maggior peso, dalla pace fiscale alla rottamazione-ter, passando per la flat tax. Ecco nel dettaglio cosa prevedono le disposizioni sulla pace fiscale o, meglio, com'è chiamata dalla bozza sulla “Definizione agevolata delle controversie tributarie”.

Requisiti

La bozza del decreto collegato consente di chiudere le liti fiscali aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, che rispondono a tre requisiti:

  • una delle parti in causa è parte l'Agenzia delle Entrate;
  • il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 30 settembre 2018;
  • alla data della presentazione della domanda per accedere alla pace fiscale, il processo non è concluso con pronuncia definitiva.

Domanda

L'istanza, esente da imposta di bollo, deve essere presentata entro il 16 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma in forma distinta. Entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento del dovuto o della prima rata. Anche i versamenti vanno effettuati in forma distinta per ciascuna controversia autonoma, ove per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Soggetti e pagamento del dovuto

La domanda per accedere alla pace fiscale può essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Cifra che sarà ridotta se, alla presentazione della domanda, l'Agenzia delle Entrate risulta soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio. In tale ipotesi, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  1. della metà del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  2. di un terzo del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
  3. del 15% o del 40% del valore per le controversie relative esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate al tributo, rispettivamente, il 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio e il 40% in tutti gli altri casi

Rate

Le somme dovute possono essere versate in cinque rate trimestrali (tre rate nel 2019 e due nel 2020). È esclusa la compensazione e non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2 mila euro. Il termine per il pagamento delle somme o della prima rata, come anticipato, scade il 16 maggio 2019. Sulle rate successive alla prima, da versare entro l'ultimo giorno del trimestre di scadenza, si applicano gli interessi legali calcolati dal 17 maggio 2019 alla data del versamento. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Liti escluse

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali e l'IVA riscossa all'importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Incassi e stime

La relazione tecnica della bozza del decreto stima un incasso di 625 milioni, dal quale vanno detratte IRAP e addizionali all'IRPEF spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente dell'8%. Secondo le previsioni, le entrate erariali prevedibili ammontano quindi a 575 milioni, che si possono arrotondare per difetto a 500 milioni di euro. Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti: tre rate da corrispondere nel 2019 e due nel 2020. Nel dettaglio, viene stimato che nel 2019 saranno effettuati versamenti in misura pari a 300 milioni di euro (60% del gettito complessivo stimabile); la restante parte (40% del gettito complessivo stimabile), in misura pari a 200 milioni, si può ritenere che sarà versata nel 2020.

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