Prescrizione decennale per l’imposta di registro sugli atti giudiziari
12 Ottobre 2018
L'imposta di registro per gli atti giudiziari – a differenza delle imposte annuali – non è un'imposta periodica bensì un'imposta episodica, che esaurisce il proprio presupposto nell'atto giudiziario emesso nei confronti delle parti in causa, coobbligate al pagamento. Ciascuna parte obbligata solidale – ex art. 57, c. 1, d.P.R. n. 131/1986 – al pagamento delle imposte ha il diritto di rivalersi nei confronti dei coobbligati con l'azione di regresso ex art. 1299 c.c..
Sia la decadenza che la prescrizione trovano la propria disciplina nell'obbligazione tributaria (imposta di registro) e non nello strumento giuridico utilizzato per farla valere (avviso di liquidazione, cartella di pagamento etc.). Pertanto, non sono applicabili i termini prescrizionali quinquennali di cui all'art. 2948 c.c.. |