La distanza minima di dieci metri delle costruzioni deve osservarsi in modo assoluto

Redazione scientifica
17 Ottobre 2018

La norma sulle distanze va applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle pareti di questi, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.

La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato Tizio e Caio in solido alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, avuto riguardo alla sopraelevazione da essi effettuata, ritenuta in violazione della distanza prescritta dalla legge rispetto all'appartamento di Sempronio, mediante demolizione delle opere eseguite, ovvero loro arretramento.

Difatti, secondo la corte territoriale, la sopraelevazione eretta da Tizio e Caio risultava posta in essere in violazione delle disposizioni in materia di distanze ex art. 873 e ss. c.c. e della disposizione di cui all'art. 9 d.m. 1444/1968, con riferimento, rispettivamente, alla stradella di cui Caio era comproprietario ed all'edificio di proprietà esclusiva del medesimo. Avverso tale pronuncia, i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo che la sopraelevazione a filo di facciata non privava l'intimato di alcun diritto o facoltà.

Nel giudizio di legittimità, la Suprema Corte ha evidenziato che la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di distanze. Per meglio dire, il giudice di appello aveva accertato la violazione delle distanze legali, in quanto la distanza tra la sopraelevazione della facciata nord e il balcone verandato dell'abitazione di Caio era di soli 2,61 cm; invece, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la distanza minima di dieci metri tra le costruzioni, stabilita dall'articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, deve osservarsi in modo assoluto, poiché la ratio della norma non è la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza.

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